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CONSIDERAZIONI GENERALI
L'azienda può essere oggetto di
atti di disposizione da parte del suo titolare. Importante è
però stabilire quando vi sia una cessione della azienda e
quando invece la cessione si limiti ad uno o a più beni
facenti parti del complesso aziendale. La distinzione or ora
posta non solo è rilevante sotto il profilo tributario ma
anche sotto il profilo civilistico, in quanto il codice civile
prevede, un'apposita disciplina per il trasferimento
d'azienda. Per individuare l'esistenza di un contratto
rappresentativo di una cessione d'azienda o di uno o più beni
dell'azienda non è sufficiente fare riferimento alla mera
volontà delle parti contraenti. Bisogna, invece, partire dalla
nozione d'azienda intesa come complesso di beni organizzati
dall'imprenditore. Come è stato lucidamente affermato in
dottrina, un complesso di beni oggetto di un contratto è o non
è azienda per le sue qualità oggettive, non per l'intenzione
soggettiva di alienante ed acquirente: la volontà delle parti
da un lato non può elevare ad azienda . ciò che non è tale ma
d'altro lato non può nemmeno privare l'azienda della sua
oggettiva esistenza. Ne consegue che la disciplina dettata per
il trasferimento d'azienda dovrà applicarsi non solo quando,
nonostante la stipulazione di una serie di alienazioni
parziali, la reale volontà delle parti si appunti su un
complesso organizzato considerandolo come azienda, ma anche
qualora le parti realmente non pongano come oggetto della loro
volontà il trasferimento dell'azienda, e tuttavia in concreto
ciò che viene alienato è veramente un'azienda. In sostanza per
stabilire se vi è o meno cessione d'azienda occorre aver
riguardo più che a l'intenzione soggettiva dei contraenti,
alle qualità oggettive del complesso dei beni trasferito. Non
occorre che tutti i beni aziendali siano trasferiti; possono
essere alienati solo alcuni purchè però il complesso
effettivamente alienato sia idoneo all'esercizio di una
impresa, costituisca cioè un'azienda (con applicabilità,
quindi, della relativa disciplina, salvo singole eccezioni)
anche quando l'imprenditore stralci dalla sua azienda, ed
alieni, solo una parte di essa, la quale a sua volta
costituisca un complesso di beni organizzati e possa quindi,
una volta staccata dalla più vasta organizzazione presistente,
considerarsi come azienda . Rientra, quindi, nell'ambito della
disciplina della cessione di azienda anche il trasferimento
non dell'intera azienda, ma di uno o più rami aziendali,
intesi questi ultimi come quelle parti dell'azienda capaci di
costituire a loro volta una o più aziende per la natura del
complesso di beni di cui sono composti. L'esclusione, comunque
di uno o più beni dell'azienda dal trasferimento incontra un
limite nell'essenzialità del bene considerato per l'esistenza
dell'azienda (es. il macchinario per la produzione). Discende
da ciò che ove il bene essenziale non sia, per qualsiasi
motivo, trasferibile non è possibile configurare una cessione
d'azienda. L'articolo 2556 del Codice Civile consente che
l'azienda possa costituire oggetto dei più svariati negozi
giuridici, atti a trasferire la titolarità o il semplice
godimento (es. l'affitto o l'usufrutto). Comunque quando si
parla di cessione d'azienda di regola si fa riferimento allo
schema del contratto di vendita, in cui il corrispettivo è
rappresentato da un prezzo. Naturalmente la cessione può anche
essere a titolo gratuito: in tal caso si rientra nello schema
della donazione. Qualora nel contratto non vi siano
dichiarazioni diverse si intende che oggetto del trasferimento
siano tutti i beni aziendali, ovunque si trovino e in
qualsiasi posizione giuridica siano posti. Di regola, il
contenuto del contratto è molto preciso sul punto. Comunque
non occorre la specificazione dei singoli beni aziendali,
essendo questi rappresentati da tutti i beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'indicazione
è, invece, necessaria nel caso in cui taluni beni vengono
esclusi dal trasferimento. Si detto che tale esclusione non
può avere per oggetto dei beni "essenziali". A tal riguardo si
è ritenuto che quando un'azienda venga ceduta nel suo
complesso unitario organizzato per l'esercizio di un'attività
produttiva in determinati locali, e questi siano considerati
come componenti funzionali dell'azienda per la realizzazione
della relativa finalità economica, il cedente è tenuto, a
garantire l'efficienza dell'azienda nei medesimi locali, e
quindi loro idoneità alla specifica destinazione aziendale.
E’
stato deciso inoltre, che la cessione dell'azienda comprende
anche la del contratto di locazione dell'immobile in cui
l'azienda è , quando la locazione sia stata predisposta, con
l'espresso consenso locatore, come un elemento
dell'organizzazione aziendale per esercizio dell'impresa e
cioè come bene strumentale indispensabile per l’azienda.
- L'Azienda
L'art. 2555 c.c. afferma che
l'azienda è il complesso dei beni che l'imprenditore ha
organizzato per l'esercizio dell'impresa. È imprenditore chi
esercita professionalmente un'attiva economIca organIzzata al
fIne della produzione o dello scambio dei beni o dei servizi
(art. 2082 c.c.). Soltanto dal combinato disposto dagli art.
2082 e 2555 c.c. si rileva che l'esercizio di un'azienda è
l'attività dell'imprenditore la quale va identificata con
l'attività d'impresa mentre l'azienda è costituita da un
insieme di beni. Il termine «impresa» può essere inteso in
senso: l) soggettivo: quando si esprime il concetto di
attività dell'imprenditore, il quale non può essere separato
dalla persona; 2) oggettivo: quando si esprime il risultato
dell'attività, nel qual caso il termine «azienda» si
identifica con il termine «impresa». L'azienda, invece, è sempre
considerata come un complesso di beni, costituiti dai fattori
della produzione: l'imprenditore, per l'esercizio
dell'attività ha la disponibilità di attrezzature, di materie,
di merci, di locali, di lavoro, ecc., per cui è titolare di
rapporti giuridici di proprietà, di locazione, di lavoro, ecc. La distinzione tra azienda ed
impresa è importante poichè non sempre sussistono
contemporaneamente come, ad esempio, nel caso di fallimento
del- l'imprenditore che ha cessato l'attività dell'impresa
mentre sussiste ancora l'azienda cioè l'insieme di beni. In base al contenuto dell'art.
2555 c.c. il concetto di azienda è basato su due cardini: l) il complesso dei beni cioè
l'elemento oggettivo materiale; 2) l'organizzazione cioè il
coordinamento dei fattori produttivi.
IL COMPLESSO DEI BENI E L'ORGANIZZAZlONE
L'azienda è
costituita da un insieme di beni di varia natura, concetto che
.senso ampio, anche oltre l'aspetto puramente materiale (cioè
danaro, attrezzatura, merci, ecc.) allargandosi alle poste
immateriali quali i marchi, l'insegna, la ditta, ecc. A
proposito di beni immobili in cui viene esercitata l'attività
aziendale, è da tener presente che sussiste non la locazione
di immobile ma l'affitto di azienda se l'immobile stesso è
stato inserito nel contratto come strumentale per l'esercizio
dell'attività, considerando il bene «azienda» nella sua
globalità. Per contro si è in presenza di locazione di
immobile quando oggetto del contratto è il carattere specifico
del bene, scorporato dall'azienda. Non sembra che possano
essere considerati come beni dell'azienda i rapporti giuridici
di gebito e di credito i quali, più propriamente, sono da
porre in relazione con l'attività di impresa. Infatti, non a
caso, gli articoli da 2558 a 2560 c.c., come regola generale,
escludono che sia possibile operare il trasferimento di
crediti, debiti e contratti inerenti all'azienda nel caso in
cui questa venga trasferita. L'esclusione sussiste anche per
le prestazioni di servizi rese dal personale, fattispecie
disciplinata dall'art. 2112 c.c., in base al quale se
l'imprenditore non ha dato la disdetta in tempo utile, il
contratto di lavoro continua con l'acquirente. Lo stesso
dicasi per l'attività dell'imprenditore che è rilevante nell '
organizzare l' azienda. L'insieme dei beni a disposizione
costituisce l'azienda soltanto quando essi sono organizzati
per l'esercizio dell'attività di impresa, in base alla quale
essi vengono coordinati nell'ambito della produzione. Non è
necessario che i beni siano di proprietà dell'imprenditore ma
è importante che rientrino nel- l'ambito della sua
disponibilità, come ad esempio nel contratto di leasing di
beni strumentali o di affitto di azienda.

-
LE REGOLE FORMALI PER IL TRASFERIMENTO
-La forma
del contratto
Fino all'entrata in vigore della L. 12
agosto 1993, n. 310, la necessità della forma scritta era
stata recentemente messa in discussione da alcune pronuncie
giurisprudenziali fatta eccezione per il caso in cui
nell'azienda erano compresi beni immobili per i quali era la
sostanza dell'atto che imponeva il ricorso alla forma scritta.
Più in particolare, dall'esame degli artt. 2556, 2202 e 2083
c.c. si rilevava come la forma scritta fosse necessaria per
quei contratti che avessero avuto per oggetto il trasferimento
della proprietà o del godimento di un' azienda posseduta da un
piccolo imprenditore commerciale il quale non è destinatario
dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pur se
attualmente è iscritto in una sezione speciale). La
disposizione vedeva interessati:
1)
gli artigiani;
2)
i piccoli commercianti;
3) coloro
che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia.
Fermo restando che la redazione
dell'atto in forma scritta era richiesta ad probationem per il
trasferimento della proprietà o del godimento, operante nei
soli rapporti tra contraenti e non anche nei confronti dei
terzi, la sussisten-za del contratto poteva essere comprovata
anche mediante testimonianze e presunzioni nei rapporti con i
terzi che contestavano il verificarsi della suc-cessione nelle
obbligazioni contratte e relative all'azienda nel caso di
impresa individuale. Per completezza è da aggiungere che il
divieto del ricorso alla prova testimoniale operava qualora
per un contratto la {orma scritta fosse stata richiesta ad
probationem. Questo mezzo, tuttavia, era ammesso qualora la
prova incideva su di un singolo patto contrattuale e,
pertanto, in conformità all'art. 2724 c.c. era consentito il
suo utilizzo contro il contenuto dell'atto scritto quando: 1 ) il contraente si fosse trovato nell'impossibilità
materiale o morale di procurarsi una prova scritta; 2) il contraente avesse perduto
il documento probatorio per causa non addebitabile a sua
colpa; 3) sussistesse un principio di
prova per iscritto, costituito da un qualsiasi documento
proveniente dalla persona contro la quale era diretta la
domanda o da un suo rappresentante che facesse apparire
verosimile il fatto allegato. Secondo il successivo articolo
la prova testimoniale era ammessa soltanto nell'ipotesi
indicata al n. 2 quando secondo la legge o la volontà delle
parti un contratto doveva essere approvato per iscritto. Per
effetto della L. 12 agosto 1993, n. 3] O, il problema è del
tutto superato poichè, in qualsiasi caso, cioè anche quando
l'azienda non disponga di beni immobili, è necessario che l'
atto di cessione sia redatto in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, da depositare presso l'Ufficio del
registro delle imprese.
- La
pubblicità del contratto
Prima dell'entrata in vigore della
L. 12 agosto 1993, n. 310, mancando l'attivazione del registro
delle imprese (8), il trasferimento della proprietà o del
godimento dell'azienda doveva essere reso noto ai terzi
ricorrendo ad una forma di pubblicità di fatto. Il fine della
tutela della buona fede altrui richiedeva un'
esteriorizzazione della convenzione stipulata per evitare che
le parti avessero attivata una condizione di apparenza
giuridica secondo la quale i terzi avrebbero potuto incorrere
in un errore, peraltro scusabile, in merito alla vera
situazione in cui fosse collocata l' azienda. In altre parole,
ogni volta che si poneva in essere uno dei contratti in argo-
mento, l'originario titolare era tenuto a dare pubblicità alla
convenzione stipulata per tutelare:
1) i terzi i quali in buona fede
avessero concluso contratti con il subentrante confidando di
aver intrattenuto rapporti con lo stesso;
2)se stesso al fine di evitare di
essere chiamato in causa solidalmente con il subentrante per
le obbligazioni da questo assunte usando la ditta preesistente
nei confronti dei terzi in buona fede. Il sistema introdotto
con la citata legge n. 310, è assai più organico in merito
alla pubblicità dei suddetti atti poichè è prevista
obbligatoriamente la forma pubblica o la scrittura privata
autenticata (9) ed il deposito dell'atto per l'iscrizione nel
registro delle imprese, entro 30 giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante il quale, entro il mese successivo a
quello della stipula, deve comunicare al questore ove è
ubicato l'esercizio, il prezzo e i dati identificativi
dell'azienda. La pubblicità del contratto, finalizzata
all'esteriorizzazione della convenzione che è stata stipulata,
richiede necessariamente il rispetto delle seguenti incombenze
:
1) ai fini della pubblicazione
civilistica ( art. 6 della L. 12 agosto 1993, n. 310): a cura
del notaio, entro 30 giorni, l'atto pubblico (o la scrittura
privata autenticata) deve essere depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese, presso la CCIAA; inoltre, entro il
mese successivo alla stipulazione il notaio deve segnalare al
questore competente per territorio le generalità delle parti,
l'oggetto della compravendita ed il prezzo pattuito ;
2) ai fini dell'imposta di
registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ): l'atto di cessione
è soggetto alla registrazione in tenni ne fisso entro il
termine di 20 giorni dalla data della conclusione;
3) ai fini dell'IVA (D.P.R. 22
ottobre 1972, n. 633): l'evento deve essere denunciato entro
il termine di 30 giorni dalla data suddetta utilizzando:
a) per l'acquirente il Mod. AA916
per le persone fisiche ed il Mod. AA 716 per i soggetti
diversi, quando l'atto comporta una variazione di attività;
b) per il cedente il Mod. AA716
(o AA916) quando venga cessata l'attività o sia ceduto
soltanto un ramo di azienda.
4) presso le autorità competenti
ai fini delle volture delle autorizzazioni amministrative
previste per l' esercizio dell' attività;
5) ai fini della cancellazione del
nominativo dai contratti di locazione, assicurazione,
somministrazione di luce, ecc.;
6) presso gli organi competenti
per effettuare la trascrizione delle vendite dei beni che sono
stati acquistati con la clausola di riserva di proprietà di
cui all'art. 1524 c.c.;
7) ai fini della cancellazione
della posizione nei confronti degli enti previdenziali e di
vigilanza sul lavoro.
È da ricordare che anche il subentrante è
obbligato ad attivare le stesse procedure al fine
dell'apertura della propria posizione e del trasferimento a
proprio nome dei contratti stipulati dal precedente titolare.
-
I nuovi
requisiti formali
I contratti di cessione, di
affitto e di affitto di azienda devono essere redatti per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata. Inoltre, il
notaio rogante (o autenticante) è tenuto a depositare gli atti
per l'iscrizione nel Registro delle imprese competente, tenuto
presso la CCIAA. Prima dell'entrata in vigore dell'art. 2556,
2° comma, c.c. (introdotto con l'art. 6 della L. 12 agosto
1993, n. 310, a decorrere dal giorno 4 settembre 1993) era
sufficiente procede- re alla registrazione, entro il termine
di 20 giorni dalla stipulazione e non era richiesta ne
l'autentica delle firme ne alcun deposito, fatta eccezione per
le comunicazioni all'Ufficio IVA (art. 35, D. P: R. 26 ottobre
1972, n. 633) ed alla CCIAA (L. 4 novembre 1981, n. 630). La
domanda di iscrizione è presentata dal notaio al Registro
delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante.
Nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto
a registrazione, la formalità va espletata presso l'Ufficio
del registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore
acquirente. II richiedente deve indicare nella domanda anche i
dati di identificazione dell'altra parte in modo che quest'ultima,
anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso
la consultazione del registro (art. Il, comma 10, D. P. R. 7
dicembre 1995, n. 581 ).
La segnalazione alla
questura
Entro il mese successivo a quello
della stipulazione di atti di trasferimento di esercizi
commerciali, nonchè di terreni, i notai che ricevono atti o
autentichino scritture private sono obbligati a comunicare al
questore competente per territorio i seguenti dati:
1)
generalità delle
parti contraenti (o dei loro rappresentanti);
2)
l'oggetto della
compravendita;
3)
il prezzo indicato.
Qualora sia necessario, il
questore ha il potere di richiedere al notaio rogante (o
autenticante) copia «di ogni altro atto o contratto che sia
connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il
quale è stata fatta inizialmente la richiesta». Questa può
essere originata dalla necessità di verificare se l'atto
negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate
all'art. 12 quinquies, 1° comma, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306. Si applicano le sanzioni previste all'art. 147 della L.
16 febbraio 1913, n. 89, nei confronti del notaio che,
ripetutamente, ometta di effettuare le suddette comunicazioni.
Gli obblighi del segretario comunale L'art. 8 della L. '12
agosto 1993, n. 310, impone particolari obblighi a carico dei
segretari comunali. Più in particolare, il rilascio
dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di
un'attività commerciale deve essere comunicato al questore
territorialmente competente entro il termine di 20 giorni
dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione. La
comunicazione deve ave- re per oggetto i seguenti dati :
1)
l'identificazione
delle parti (o dei loro rappresentanti);
2)
il tipo di attività
commerciale;
3)
l'ubicazione
dell'esercizio;
mentre non ne è previsto l'invio
di copia dell'atto.Va tenuto presente che questa regola si
applica non soltanto per le atti- vita sorte ex novo ma anche
nelle ipotesi di trasferimento della gestione o del- la
titolarità dell'impresa commerciale per cui opera anche per le
cessioni, le donazioni, le successioni ereditarie, gli affitti
ed i contratti di usufrutto di azienda, restando esclusa la
trasmissione degli atti che ne costituiscono il
presupposto.All'atto pratico, nelle misure anti-riciclaggio di
denaro sporco, la nuova normativa pone l'attenzione sulla
verifica dei trasferimenti di aziende commerciali mediante
l'aspetto oggettivo e soggettivo inerente all'autorizzazione
amministrativa. Il trasferimento oggettivo dell'attività è
disciplinato dall'art. 2555 c.c. che definisce l'azienda come
un complesso di beni che l'imprenditore organizza per
l'esercizio dell'impresa. Da un lato l'art. 7, al pari degli
artt. 6 e 9, si sofferma sul trasferimento oggettivo della
«gestione dell'impresa» cioè sulla compravendita di azienda
ovvero sulla stipulazione di un contratto di affitto o di
usufrutto di azienda o, da ultimo, sull' atto di donazione di
azienda. Tuttavia, il Codice Civile non definisce in senso
proprio l'impresa, che si estrinseca nella figura
dell'imprenditore definita dall'art. 2082. All'atto pratico,
quindi, l'attenzione della nuova normativa si focalizza sul
trasferimento della soggettività dell'azienda cioè sulla
sostituzione della figura dell'imprenditore. Dopo che è
avvenuto il trasferimento oggettivo dell'azienda, certificato
dal notaio, è necessario dare luogo anche alla nuova
intestazione soggettiva dell'imprenditore, da certificare a
cura del segretario comunale entro 20 giorni dall' adozione
del provvedimento di subingresso. Tuttavia, la norma non
sembra essere limitata soltanto all'autorizzazione
amministrativa in materia di . commercio (L. 11 giugno 1971,
n. 426, così come modificata con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
114) ma va estesa anche a tutte le attività che sono soggette
ad autorizzazione comunale.

-GLI
EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA
L'atto con
il quale le parti convengono di trasferire l'azienda comporta
la soluzione di problemi, relativamente all'azienda
interessata nell’operazione, che sono :
l) la
successione nei contratti;
2) la
responsabilità del cedente;
3) la
responsabilità del cessionario.
4)
La cessione dei crediti.
5)
La cessione dei debiti.
-LA
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI
Con il contratto con il quale si
dispone il trasferimento dell' azienda il subentrante è
chiamato a succedere al precedente titolare in tutti quei
rapporti che siano stati intrattenuti e concordati in
precedenza. Questo principio subisce una deroga nel caso in
cui :
1) si sia addivenuto ad una
diversa pattuizione;
2) i contratti abbiano un
carattere squisitamente personale i quali, pertanto, non
possono manifestare la loro efficacia anche nei confronti del
subentrante.
Il legislatore è preoccupato anche
di tutelare la posizione del terzo contraente (art. 2558, 2°
comma). Questi ha la possibilità di recedere dal contratto
quando:
1) sussista una giusta causa di
recesso;
2) la decisione venga presa
entro i 3 mesi successivi al ricevimento della notizia
dell'avvenuto trasferimento di azienda.
Verificandosi questa eventualità,
l'alienante, è responsabile nei confronti del terzo per il
risarcimento del danno.
Non di rado
l'azienda è corrente in locali disponibili in base ad un
contratto di locazione.
Secondo il
principio contenuto nell'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n.
392, il conduttore può:
1)sublocare l'immobile;
2) cedere
il contratto di locazione;
anche senza
aver ottenuto il preventivo consenso espresso dal locatore.
L'operazione è ammessa a condizione che l'azienda venga ceduta
oppure locata.
II locatore
deve essere reso edotto dell'operazione mediante l'invio di
una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questi ha la
possibilità di opporvisi in presenza di gravi motivi non oltre
il trentesimo giorno successivo al ricevimento della
comunicazione.
II
locatore, che nel caso di cessione non abbia liberato il
venditore, ha la possibilità di agire contro questi quando il
subentrante non rispetta le clausole connesse con le
obbligazioni che sono state assunte.
-LA
CESSIONE DEI CREDITI
La
posizione dei crediti pregressi è regolamentata dall'art. 2559
c.c.
L'azienda
è un insieme di beni sia di tipo materiale che immateriale e
da ciò consègue che comprende:
l) i beni
mobili ed immobili;
2) i beni
immateriali tra i quali è da includere anche I' avviamento;
3)i
rapporti giuridici con il personale;
4) i
debiti;
5)i
crediti;
poi che l'insieme di queste voci è
finalizzato, congiuntamente, al raggiungi- mento di un
determinato scopo.
È ovvio che, in questo quadro, nel
caso di trasferimento dell'azienda, il subentrante diventa il
titolare dei rapporti relativi a tutto l'insieme dei beni, che
costituiscono parte integrante della stessa, senza che sia
necessario specificare il contenuto del contratto.
La cessione di crediti relativi
all'azienda ceduta manifesta i suoi effetti nei confronti dei
terzi a partire dal momento in cui è operante la forma di
pubblicità di fatto che sopperisce alla mancata iscrizione
dello stesso nel registro delle imprese.
Il debitore che, in buona fede, ha
effettuato il pagamento nelle mani del venditore è liberato da
qualsiasi responsabilità.
-LA
CESSIONE DEI DEBITI
Il venditore dell’ azienda
L'art.
2560, 1° comma, c.c. dispone che il venditore non è liberato
dai debiti relativi all'azienda ceduta, sorti in epoca
precedente al trasferimento, a me- no che i creditori non
abbiano manifestato il loro consenso. Da questo principio
discende, come conseguenza, che vendere un' azienda non
implica porre in essere la contemporanea liberazione da
responsabilità nei confronti dei debiti che il venditore ha
assunto.
Il subentro
dell'acquirente, attivato mediante la figura giuridica
dell'accollo di cui all'art. 1273 c.c., richiede
necessariamente il consenso del creditore il quale può
rifiutarlo quando ritenga di essere leso da un'attenuazione
delle garanzie in precedenza offerte dall' alienante.
La
disposizione si riferisce esclusivamente ai debiti che sono
sorti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto e non
anche a quelli relativi a momenti successivi a questo evento.
Di conseguenza l'alienante non risponde per i debiti che
sorgono dopo l'avvenuta cessione i quali, pertanto, vengono
assunti solo ed esclusivamente dall'acquirente, nuovo
proprietario dell'azienda.
L’acquirente dell’azienda
Il 2° comma
dell'art. 2560 c.c. dispone che nel trasferimento di
un'azienda commerciale l'acquirente è chiamato a rispondere
del pagamento dei debiti che sono sorti in epoca anteriore al
subentro a condizione che gli stessi risulti- no nei libri
contabili obbligatori.
Il subentro
in questa responsabilità discende non dalla nozione di azienda
di cui all'art. 2555 c.c. ma da un'espressa norma di legge a
condizione della loro annotazione nella contabilità tenuta in
ossequio alle prescrizioni di legge. n principio offre una
salvaguardia a favore dell'acquirente il quale, pertanto, è
liberato da qualsiasi responsabilità per quei debiti dei quali
non conosceva l'esistenza ed anche se relativi all'azienda. La
prova contabile documentale rappresenta una tutela nei
confronti di manovre fraudolente del cedente.
Gli effetti dell’ esistenza del
debito
Qualora
debiti qualora in contratto di cessione di azienda vengono
trasferiti anche i debiti il prezzo di vendita subisce una
decurtazione in quanto l'acquirente è chiamato a pagare questi
oneri ad una persona diversa dal venditore.
La disposizione di cui all'art.
2560 c.c., tuttavia, non concede una liberazione di
responsabilità ma rende le parti coobbligate nell'onorare i
rapporti pregressi. Questa norma opera essenzialmente nei
confronti di debiti inerenti a:
1)clausole penali;
2) inadempimenti contrattuali;
3) rapporti tributari.
Il creditore, in altre parole, può
rivolgersi anche nei confronti del venditore dell'azienda il
quale, a sua volta, può rivolgersi in via di regresso nei con-
fronti dell'acquirente. Fa eccezione il caso in cui il prezzo
di cessione sia stato influenzato dall'esistenza del debito
stesso. Alternativamente le ragioni possono essere fatte
valere anche nei confronti del subentrante il quale, però, non
può attivare il regresso verso il cedente a meno che questo
debito non sia stato considerato al momento della stipulazione
del contratto e più precisamente nel- la quantificazione del
prezzo.
Le pattuizioni che considerano od
escludono l'esperibilità del regresso tra le parti non possono
essere desunte da un esame del solo prezzo di vendita ma
devono essere oggetto di un' esplicita pattuizione contenuta
nel contratto di cessione.
L’accollo dei debiti del venditore
Le parti possono convenire che nel
contratto di cessione di azienda venga inserita un'apposita
clausola secondo la quale il compratore si impegna ad
effettuare il pagamento dei debiti contratti dal venditore
anche se queste poste non risultano dalle scritture contabili
obbligatorie.
Il trasferimento di questi oneri
ha sempre il carattere di successione necessaria anche
nell'ipotesi di inserimento della clausola di accollo dei
debiti a titolo di prezzo da parte dell'acquirente.
È da ricordare che la procedura
fallimentare è estesa anche nei confronti del venditore
dell'azienda, relativamente ai debiti sorti in epoca anteriore
al trasferimento, pur se il compratore si è assunto il compito
di accollarsene il pagamento qualora i creditori non abbiano
manifestato il loro consenso alla liberazione della
responsabilità del cedente e questi non riesca a documentare
il parere favorevole (art. 10 L.F.).
La conoscenza del debito
Il compratore dell' azienda ha
responsabilità per il pagamento dei debiti purche gli stessi
siano:
I) inerenti all'azienda;
2) sorti in
epoca precedente all'acquisto dell'azienda;
3) annotati
nelle scritture obbligatorie.
La
disposizione fa sì che 10 stesso, per effettuare il pagamento
sia stato posto nella condizione di aver conoscenza dell '
esistenza del debito, fatto rilevabile soltanto qualora il
documento comprovante l'obbligazione sia stato contabilizzato
nei registri obbligatori.
Da ciò è
agevole dedurre che allo stesso non possa essere attribuita
alcuna responsabilità nelle ipotesi di:
1)omessa
annotazione del debito;
2)omessa
tenuta della contabilità;
3)irregolarità sostanziale della contabilità pur in presenza
del debito;
4)annotazione
del debito soltanto in libri non obbligatori.
Tra I'
acquirente ed i creditori sussiste un conflitto di interessi.
Infatti il primo non vuole essere chiamato ad adempiere al
pagamento di debiti non conosciuti mentre i secondi non
vogliono essere privati delle loro garanzie.
Il
legislatore, per contemperare le opposte esigenze, ha ritenuto
ne cessa rio introdurre un mezzo di prova legale della
conoscenza del debito:
1)facendo
riferimento alle sole scritture contabili obbligatorie;
2) escludendo
altri tipi di ricerca o di prova.
Tuttavia la
responsabilità è da considerarsi operante anche quando, pur in
assenza di un'esplicita clausola contrattuale, le parti
abbiano convenuto un prezzo di vendita dell'azienda inferiore
in quanto è stato influenzato dalla cono- scienza che
l'acquirente aveva di uno o più debiti anche se non
contabilizzati.
-I DEBITI DI LOAVORO
L' art. 2112
c.c. dispone che nel caso di trasferimento di azienda:
l) il
contratto di lavoro continua con l'acquirente;
2) il
dipendente conserva i diritti acquisiti fino al momento in cui
è avve- nuta la cessione;
3)l'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti
i crediti che il dipendente aveva al momento della cessione a
condizione che il primo ne abbia avuto conoscenza .
La regola
subisce una deroga, relativamente alle prime due condizioni,
qualora il venditore abbia dato la disdetta in tempo utile.
La
responsabilità nei confronti dei dipendenti è operante quando
il rapporto di lavoro è conosciuto, alternativamente
attraverso:
l) i libri
contabili, anche se non obbligatori;
2) il
libretto di lavoro;
3)la
conoscenza del debito da parte dell'acquirente.
È da
ricordare che nel libretto di lavoro devono essere annotate:
1)la
qualifica professionale del lavoratore;
2)
l'ammontare della retribuzione;
3)la data di
assunzione e di cessazione del rapporto;
conformemente
a quanto è stabilito dalle LL. 10 gennaio 1935, n. 112, 29
settembre 1949, n. 264, e 13 marzo 1958, n. 264. Tuttavia,
questo documento non rappresenta una fonte di conoscenza del
credito del dipendente ma può solo essere qualificato come
elemento di prova.
La
responsabilità dell'acquirente è soltanto eventuale quando il
rapporto di lavoro sia stato estinto prima della cessione e
delle ragioni creditorie siano rimaste ancora aperte.
Ben
differente è la condizione qualora il rapporto di lavoro
continui con l'acquirente. Infatti le obbligazioni sorte:
a)successivamente alla stipulazione del contratto: queste
restano acquisite soltanto dal subentro nell'azienda;
b)
anteriormente: la parte acquirente è coobbligata ex legge con
quella venditrice;
c) a titolo
di indennità di anzianità, componente con caratteristiche di
natura retributiva come diritto a favore del dipendente: per
la parte maturata progressivamente dopo l'avvenuta
stipulazione del contratto l'acquirente è l'unico responsabile
mentre per quella imputabile al periodo anteriore sussiste il
regime di coobbligazione tra le parti.
-I DEBITI TRIBUTARI
La regola
in vigore fino al 31 marzo 1998 )
La responsabilità
dell'acquirente
L' art. 19
della L. 7 gennaio 1929, n. 4, dispone che il successore in
un' azienda commerciale o industriale è obbligato nei
confronti dell ' Amministrazione finanziaria in solido con la
parte cedente per il pagamento delle somme dovute a titolo di:
1)tributo;
2)
soprattassa;
3) pena
pecuniaria; quando queste traggono la propria origine in
violazione di disposizioni che siano attinenti all'azienda che
è stata trasferita per atto tra i vivi e che siano state
commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei
due anni precedenti.
Il successore
vede estesa la sua responsabilità al debito, ascrivibile alle
fatti specie indicate sopra, riferite alla data del
trasferimento e risultanti dagli atti dell'ìntendenza di
finanza nella cui circoscrizione è fissata la sede
dell'azienda.
La limitazione della
responsabilità dell' acquirente
Il
subentrante ha la possibilità di chiedere all'intendenza di
finanza. pagandone le spese, il rilascio di un certificato
comprovante o meno l'esistenza di eventuali contestazioni,
siano esse già definite oppure ancora in corso ma per le quali
il pagamento del debito non sia ancora avvenuto. Questo
documento, qualora non contenga alcun rilievo, libera il nuovo
titolare dell'azienda da qualsiasi forma di responsabilità
fiscale con il cedente. La limitazione alla responsabilità non
sussiste quando il trasferimento dell'azienda sia stato posto
in essere con un intento fraudolento nei confronti dell'
Amministrazione finanziaria. Di questa ipotesi è presunta
l'esistenza qualora l'operazione si sia concretizzata e
perfezionata entro i tre mesi successivi all'accertamento
della violazione di una disposizione di legge per la quale è
prevista la pena pecuniaria superiore a L. 100.000 nel
massimo, limite fissato dal D.Lgs.C.P.S. 5 ottobre 1947, n.
1208.
L'accertamento, inoltre, deve risultare dagli atti in possesso
del1'intendenza di finanza competente per territorio.
2. L'
obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli alti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza. 3. Gli uffici
e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su
richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di
contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i
debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del
pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro 40
giorni dalla richiesta. 4. La responsabilità del cessionario
non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo
qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti
tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni. 5. La frode si presume, salvo
prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro
sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente
rilevante».
Le imposte indirette
Ai fini
dell'individuazione della responsabilità del subentrante nella
titolarità dell'azienda è necessario rifarsi al contenuto
dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 19 della L. 7 gennaio 1929, n.
4, poi che i singoli DD.P.R. delegati non disciplinano
espressamente il caso oppure operano un rinvio, espresso in
forma generica, al- la L. 7 gennaio 1929, n. 4. Non di rado il
richiamo è limitato all'accertamento della violazione, come ad
esempio I'art. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tuttavia
è da ritenere che un'interpretazione restrittiva non appare ne
logica ne ammissibile poichè così operando, si giungerebbe ad
un'abrogazione di tipo tacito di una norma già operante il che
è da scartare. Pertanto è da ritenere che il l° comma
dell'art. 19 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, sia ancora
pienamente in vigore pur in presenza del nuovo dato di fatto
costituito dalla legge delega per la riforma tributaria e dei
successivi decreti delegati di attuazione. Inoltre il 2° comma
dell'art. 2560 c.c. è pur sempre una disposizione del tutto
valida e, di conseguenza, anche qualora si voglia negare I'operatività
della L. 7 gennaio 1929, n. 4, l'acquirente è chiamato sempre
in causa in qualità di coobbligato per il pagamento delle
somme dovute all'erario poichè queste sono sempre un debito
relativo all'azienda trasferita. Inoltre, il principio ha un
rafforzamento con l'enunciato dell'art. 2758 c.c. secondo il
quale il credito erariale per i tributi indiretti è assistito
da privilegio sui beni mobili ai quali l'imposta si riferisce.
Questa garanzia si estende anche nei confronti del cessionario
e del committente per i crediti previsti dal D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, sui beni oggetto della cessione o sui servizi
oggetto della prestazione. Infine, il privilegio per I'imposta
sulle successioni non ha effetto in pregiudizio dei credi tori
che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del
defunto da quelli dell'erede.
Le imposte dirette
Per le
imposte dirette il legislatore ha disciplinato espressamente
la fatti- specie con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in
tema di riscossione. L'art. 66 dispone che, nel caso di
cessione di azienda, l'esattore ha la possibilità di operare
il pignoramento dei beni mobili e delle merci al fine di
recuperare le somme relative:
1)alle
imposte dirette cioè per IRPEF, IRPEG ed ILOR;
2) alle pene
pecuniarie;
3) alle
soprattasse;
4) agli
interessi dovuti;
relativamente
all'anno (o all'esercizio per i soggetti passivi IRPEG) in cui
è stata effettuata la cessione e per quello anteriore. La
procedura è attivabile nei confronti di tutti i precedenti
titolari a condizione che i redditi derivanti dall' azienda
ceduta abbiano concorso alla formazione della materia
imponibile.
Il
pignoramento è limitato al debito d'imposta imputabile in
maniera proporzionale al reddito d'impresa per quanto riguarda
l'IRPEF e l'IRPEG. Qualora più aziende vi concorrano, la
responsabilità è estesa soltanto alla quota parte attribuibile
all ' azienda ceduta.
Ai fini
dell'IRPEF l'azione esecutiva è limitata al recupero di un
carico di imposta non eccedente il 25% del reddito derivante
dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta.
L'art. 80 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ribadisce 10 stesso
principio relativamente ai beni immobili.
La
responsabilità dell'acquirente dell'azienda non è stabilita
espressamente ma normativa attribuisce soltanto dei diritti
sui beni che concorrono a costituire l'azienda ceduta nuovo
titolare può veder lesa la sua posizione soltanto dalle
pretese relative al reddito d'impresa e non anche a quelle
inerenti alla posizione di sostituto d'imposta e, in maniera
più specifica, alle ritenute d'acconto.
L'art. 97,.
inoltre, al 4° comma, afferma il principio secondo cui la
dichiarazione di fallimento, promossa dall'istanza
dell'intendente di finanza, può essere attivata nei confronti
del debitore d'imposta e dei responsabili solidali indicati
dal precedente art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il
cessionario dell'azienda non è indicato tra questi e,
pertanto, egli è escluso da una corresponsabilità anche se,
tuttavia, la sua posizione economica è influenzata
negativamente dai diritti erariali vantati sui beni
costituenti I' azienda i quali, quindi, vengono attratti a
formare l'attivo del fallimento. Il principio, peraltro, è
suffragato anche dall'art. 2759 c.c. secondo cui le imposte
di- rette, imputabili all'anno del trasferimento ed ai due
precedenti, benefici ano del privilegio, limitatamente alla
quota del tributo imputabile al reddito d'impresa, sopra le
seguenti poste:
1)i beni
mobili che sono necessari per l'esercizio dell'impresa
commerciale;
2)le merci
che si trovano:
a)
nel locale adibito
all'esercizio dell'impresa stessa;
b)
nell'abitazione
dell'imprenditore.
La regola
in vigore dal1 ° aprile 1998
1
profili della responsabilità del cessionario
II cedente è
responsabile per le imposte e le sanzioni dovute anteriormente
alla cessione dell' azienda.
Anche il
cessionario è responsabile, sia pure in solido con il cedente,
per il pagamento delle sanzioni riferibili all'anno in cui è
avvenuta la cessione dell' azienda (o del ramo di azienda) ed
ai due anni precedenti nonché per quelle già irrogate e
contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a
violazioni che sono state commesse in epoca anteriore.
Tuttavia,
egli può chiedere la preventiva escussione del cedente. La
responsabilità dell'acquirente è limitata al valore
dell'azienda (o del ramo di azienda). Egli beneficia della
preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell'azienda (art. 14, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472). L'obbligazione del cessionario non può eccedere
l'ammontare del debito che, alla data del trasferimento,
risulta dagli atti in possesso dell' Amministrazione
finanziaria e degli enti preposti dall' accertamento dei
tributi di loro competenza.
Il
cessionario può limitare la propria responsabilità purché
richieda agli uffici finanziari (e agli altri enti preposti
all’ accertamento) un certificato dal quale risultino:
-le
contestazioni in corso;
-le
contestazioni già definite ma per le quali la riscossione non
si è anco- ra esaurita. Il certificato ha effetto liberatorio
per la responsabilità del cessionario qualora l'esito sia
negativo. La stessa condizione sussiste qualora il certificato
non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.
In qualsiasi
caso, la responsabilità non subisce alcuna limitazione,
neppure in ordine al valore dell'azienda, qualora la cessione
sia attuata, in frode dei crediti tributari, anche mediante
trasferimento frazionato dell' azienda.
Salvo prova
contraria, la frode è presunta qualora l'operazione si
concretizzi entro sei mesi dalla contestazione di una
violazione che abbia rilevanza penale.
-
RESPONSABILITÀ NELLA CESSIONE D' AZIENDA
per imposte, sanzioni e interessi
L' oggetto della
responsabilità
La
responsabilità solidale del cessionario sussiste per il
pagamento delle imposte e delle sanzioni che sono riferibili a
violazioni:
-commesse
nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due
precedenti, ancorché non contestate o irrogate alla data della
cessione;
-già
contestate (e sanzioni già irrogate) nel medesimo periodo,
anche se commesse in epoca anteriore.
Ad esempio,
se la cessione avviene nel 1999, la responsabilità del
cessionario:
-sussiste
per le irregolarità commesse dal cedente nel triennio 1997
-1999 e per le contestazioni notificate nel triennio stesso
anche se riferite ad anni precedenti;
-non
sussiste per le violazioni commesse e contestate prima del
1997 e per le contestazioni notificate nel 2000 relative ad
irregolarità commesse anteriormente a11997.
Tuttavia, la
responsabilità subisce una limitazione poiché al cessionario è
riconosciuto il beneficio della preventiva escussione del
cedente: l'ufficio finanziario deve chiedere dapprima il
pagamento al cedente e soltanto se ciò non dovesse avere esito
subentra la richiesta nei confronti del cessionario. A questo
punto, l'aspetto formale di responsabilità lascia il passo a
quello sostanziale poiché l'obbligazione solidale del
cessionario non può eccedere il valore del- l'azienda o del
ramo di azienda acquisito. In questo quadro si evince che il
beneficio della preventiva escussione «impone all'ufficio o
all'ente di procedere anzitutto, in via esecutiva nei
confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito
(residuo) può essere fatto valere nei confronti del
cessionario» (C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E). Di conseguenza è
del tutto illegittima la procedura che si concretizza nei
confronti del cessionario senza che il cedente ne sia stato
inciso.Il valore dell'azienda, che costituisce il limite
oggettivo della responsabilità del cessionario, è da
identificare con «quello accertato dal competente ufficio
delle entrate o del registro ovvero, in mancanza di
accertamento, quello dichiarato dalle parti» (C.M. 10 luglio
1998, n. 180). La responsabilità del cessionario consistente
sempre in presenza di un atto effettivo di cessione di
azienda, concretizzato ai sensi dell'art. 2556 c.c. Tutta-
via, la responsabilità si estende anche ai trasferimenti di
beni che possano concretizzare la cessione dell'azienda poiché
«non è indispensabile che il trasferimento dell'azienda
risulti da apposito atto materiale, essendo invece sufficiente che si renda applicabile l'imposta di registro per
presunzione di cessione (salvo prova contraria»> desunta ai
sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917. Più in particolare, la presunzione di cessione
può essere rilevata da elementi quali:
-la
continuazione nello stesso locale (o in parte di esso) della
stessa attività commerciale esercitata dal cedente;
-il
cambiamento nella ditta, nell'insegna o nella titolarità
dell'esercizio; -la successione nei contratti già intestati al
cedente;
-la
continuazione dei rapporti di lavoro, di collaborazione e di
agenzia;
-le altre
presunzioni gravi, precise e concordanti che possono essere
utilizzate purché capaci di conferire legittimità all'ipotesi
di trasferimento del1'azienda.
La limitazione della
responsabilità
L'obbligazione tributaria sussidiaria del cessionario è
limitata all'importo del debito che, alla data del
trasferimento, risulta dagli atti dell'amministrazione
finanziaria e dagli enti preposti all'accertamento dei tributi
di loro competenza. Il cessionario ha l'interesse a richiedere
agli uffici impositori (cioè agli uffici dell' Amministrazione
finanziaria e agli enti locali), previo pagamento dei previsti
tributi speciali, un certificato che attesti l' esistenza di
eventuali contestazioni in corso e di quelle già definite per
le quali i debiti non sono ancora stati soddisfatti alla data
di inoltro dell'istanza. Più in particolare il certificato
deve indicare:
-l'esistenza
di contestazioni in corso;
-le
contestazioni già definite per le quali i debiti sono ancora
aperti;
-le
violazioni commesse:
-nell'
anno in cui avviene la cessione;
-nei due
anni precedenti;
e già
constatate «ancorché alla data del trasferimento non sia stato
ancora emesso il relativo atto di contestazione o di
irrogazione della sanzione» (C.M. 101uglio 1998, n. 180).
L'esistenza delle violazioni già constatate e non ancora
contestate fotografa la posizione fiscale dell' azienda fino
alla data di inoltro della richiesta del certificato poiché
l'eventuale pretesa fiscale esistente ben potrebbe scoraggiare
l'acquisto dell'azienda. Pertanto, inevitabilmente,
l'attestazione ha un carattere preventivo rispetto al
contratto e non successivo. Tuttavia. nulla toglie che la ri
chiesta possa essere avanzata anche successivamente, nel qual
caso l'attestato ha valore per le posizioni esistenti fino
alla data di cessione dell' azienda.Il cessionario è liberato
da qualsiasi responsabilità soltanto se il certifica- to è
negativo ovvero non è rilasciato entro 40 giorni dalla
richiesta. Di conseguenza, il rilascio dello stesso oltre il
termine suddetto potrebbe recare pregiudizio alle regioni
erariali quando possa operare la solidarietà tra cedente e
cessionario. Nel corso delle trattative la richiesta può
essere presentata sia dal cedente che dal cessionario nel qual
caso, però, il cedente deve manifestare esplicitamente il suo
consenso. Nelle more del rilascio, cioè nell'intervallo di 40
giorni, decorrenti dalla data in cui la richiesta perviene
all'ufficio ovvero di spedizione mediante lettera
raccomandata, «il cessionario non può ritenersi esonerato da
responsabilità con riferimento al periodo intercorrente tra la
data del rilascio del certificato (o la data di scadenza del
termine dei 40 giorni in caso di mancato rilascio) e quella in
cui avviene il trasferimento dell'azienda» (C.M. 10 luglio
1998, n. 180). L'effetto liberatorio del cessionario sussiste
se il certificato è negativo. La stessa condizione si verifica
quando il certificato non è rilasciato entro 40 giorni dalla
richiesta. Pertanto è ovvio che l'effetto principale
dell'attestazione indulga il potenziale cedente, ad inoltrare
la richiesta, con data certa di ricevi- mento anteriormente
alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'azienda
poiché da tale data ha inizio il decorso del termine di 40
giorni per la formazione del silenzio liberatorio dalla
responsabilità.
La responsabilità oggettiva
La
responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni
previste dal- I'art. 14, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, qualora la cessione sia stata attuata
in frode ai crediti di natura tributaria. La regola si applica
anche quando la cessione è avvenuta con trasferimento
frazionato di singoli beni. Ad esempio, ai sensi dell'art. 97
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 1 'intento fraudolento
può ravvisarsi qualora il cedente, al fine di sottrarsi al
pagamento dei debiti fiscali per imposte, sanzioni ed
interessi, compie atti di disposizione sui beni al fine di
rendere infruttuosa l'esecuzione del concessionario
sull'azienda dopo che sono stati iniziati accessi, ispezioni e
verifiche o sono notificati inviti e richieste previsti dalle
singole leggi d'imposta ovvero sono stati notificati atti di
accertamento o iscrizioni a ruolo. La norma (art. 14, comma 5)
presume la sussistenza della frode, salvo prova contraria,
quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla
constatazione di una violazione penalmente rilevante. Questa
regola trova applicazione quando la violazione è «penalmente
rilevante e suscettibile di radicare l'azione corrispondente
(e cioè se l'azione penale è proponi bile in quanto non ostano
cause che ne impediscano l'esercizio, come per esempio, la
prescrizione del reato »> (C.M. 10 luglio 1998, n. 180). Il
quadro normativo può essere così riassunto: nell'ipotesi di
frode presunta per fatto penalmente rilevante è il cessionario
a dover dimostrare la li- ceità e I'effettività del contratto
mentre l'ufficio impositore non deve dimostra- re alcunche,
poiché è la disposizione a legittimare la responsabilità
solidale per il solo fatto dell'avvenuto trasferimento
dell'azienda dalla data della semplice constatazione del fatto
(comma 5). Nel caso di frode dei crediti tributari, invece, è
l'ufficio impositore a doversi attivare per dimostrare
l'intento omissivo del negozio, con conseguente responsabilità
solidale del cessionario, anche at- traverso la vendita
frazionata dei beni costituenti l'azienda (comma 4). Di
conseguenza, la responsabilità del cessionario non è mai
oggetto di alcuna limitazione «sia che si tratti di frode
concretamente accertata (la cui prova deve esse- re sempre
fornita dall'ufficio) che si tratti di frode semplicemente
presunta e non vinta da prova contraria» (C.M. 10 luglio 1998,
n. 180). In entrambi i casi il certificato rilasciato dal
quale non risulti alcuna pendenza tributaria (ovvero il
mancato rilascio entro il termine di 40 giorni) non
rappresenta alcuna garanzia limitativa della responsabilità
del cessionario. Questi è chiamato a rispondere, senza
peraltro beneficiare delle preventiva escussione nei confronti
del cedente, in maniera illimitata per tutte le violazioni che
sono state commesse dalla sua controparte fino alla data di
perfezionamento del contratto anche se non sono state ancora
constatate e purche non siano decorsi i termini previsti per
l'accertamento delle irregolarità.
RICHIESTA PROPOSTA DAL CEDENTE
Ditta
Sede
Luogo
Codice
fiscale e partita IV A n.
Spett.
(Ufficio o ente competente)
l
sottoscritto…………………………………….. . , nato a …………….., il……… , e
residente a……………………………….via………….. …………………………….., codice
fiscale n……………………………………………………………in qualità di titolare della
ditta…………………….. con sede in
con la
presente
chiede
il rilascio
di un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e
di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati
soddisfatti, fino alla data odierna, relativi alla suddetta
azienda, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472.
Distinti saluti ,
………..li…………
FIRMA………………………
RICHIESTA PROPOSTA DAL POTENZIALE ACQUIRENTE
Oggetto:
Richiesta di certificato esistenza di contestazioni in corso e
di quelle già definite per le quali i debiti non sono ancora
stati soddisfatti alla data della richiesta (ex art. 14 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
Il
sottoscritto………………….. , nato a………………….. , il……………………… e
residente a………………………. , via…………………………. …………, codice
fiscale…………………………………….in qualità di potenziale acquirente
della ditta…………………… con sede in ………………………., partita IVA…..……….
premesso
-che tra lo
stesso Sig…………………….., nato a………………………….il………. e residente
a………………………….. , via …………………………., quale titolare della
ditta……………………………, con sede in…………………………. , codice
fiscale……………………..., partita IV A………………..., iscritta al n…………….
del registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di……………… , Rea
n……………. verrà stipulato un contratto di acquisto di azienda
di proprietà della ditta stessa;
-che in
base all'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e della
Circ. Min. n. 180/E del 10 luglio 1998, vista l'estensione
della responsabilità per i debiti tributari della ditta
cedente anche in capo al cessionario, è prevista la
possibilità da parte dell'interessato di conoscere la
situazione debitoria del cedente l'azienda,
Chiede
il rilascio
di un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e
di quelle già
definite per
le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti dal
promittente cedente di cui sopra.
Distinti
saluti.
……….li………
Firma……………….
Dichiarazione di consenso del
potenziale cedente
Il
sottoscritto…………………….. , nato a……………………., il…………………… e
residente a…………… , via …………………, codice fiscale……………………. ., in
qualità di titolare della ditta……………………………,con sede in……………… ,
partita IV A…………………………….. , con la presente esprime il proprio
consenso alla richiesta del certificato fiscale di cui in
oggetto e conferisce apposita delega al Sig. per la consegna e
il ritiro del documento richiesto.
In fede
Firma
……………………... ---
Il rapporto di lavoro
II dovere di informativa
In materia di
trasferimento di azienda l'art. 47 della L. 29 dicembre 1990,
. n. 428, ha modificato il contenuto dell'art. 2122 c.c.
prevedendo a carico del cedente degli obblighi in materia di
informazione. Qualora il trasferimento abbia per oggetto un'
azienda in cui sono occupati più di 15 dipendenti, non solo
l'alienante ma anche l'acquirente sono obbligati a darne
comunicazione scritta. L' obbligo di informazione, che deve
essere rispettato almeno 25 giorni prima della data convenuta,
ha per destinatarie le rappresentanze sindacali costituite a
norma dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio
1970, n. 300) nelle unità produttive interessate dalla
cessione nonché le rispettive associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale anche per il tramite dell ' associazione
sindacale alla quale è stata fatta I' adesione o è stato
conferito il mandato.
Più in
particolare, la comunicazione informativa deve indicare:
1) i
motivi del trasferimento dell'azienda;
2) le conseguenze che
dall'operazione derivano per i lavoratori con riferimento agli
aspetti giuridici, economici e sociali;
3) le eventuali misure
previste nei confronti dei lavoratori. Nel caso in cui le
rappresentanze sindacali aziendali non siano presenti, la
comunicazione ha per destinatane le associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni che sul piano nazionale siano
maggiormente rappresentative.
Le rappresentanze sindacali
aziendali ( o i sindacati di categoria), entro 7 giorni dal
ricevimento della nota informativa, possono chiedere, per
iscritto, un esame congiunto dell'operazione. L'alienante e
l'acquirente non possono sot-trarsi a tale obbligo che deve
essere rispettato entro, al massimo, 7 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. È da sottolineare il fatto che il
mancato rispetto di dare corso alla richiesta comporta, sia
per l'alienante che per l'acquirente (ovvero soltanto per
quello che tra i due non è stato diligente) l'addebito di
condotta antisindacale secondo i lineamenti individuati
all'art. 28 della L. 20 maggio 1970, n. 300. La consultazione
si intende comunque esaurita qualora siano decorsi lO giorni
dal suo inizio senza che le parti abbiano raggiunto un
accordo. A tale proposito è da segnalare che il presupposto
della condotta antisindacale va individuato soltanto nel caso
di mancata convocazione delle parti per procedere all'esame in
forma congiunta ma non anche, paradossalmente, il mancato
invio della nota informativa che, in effetti, rappresenta il
volano della procedura. Il quadro normativo è abbastanza
discutibile in quanto le trattative tra le parti vengono
sottratte alla condizione di riservatezza (particolarmente
presente e pressante soprattutto per le società quotate in
borsa alla luce anche delle disposizioni in materia di insider
trading) per allargarsi anche alla componente sindacale con il
pericolo che l'iter burocratico previsto in via legislativa
possa pregiudicare non solo la trattativa ma anche &li
interessi delle aziende.
La nuova disciplina
civilistica
Verificandosi l'ipotesi di
trasferimento dell'azienda, il preesistente rapporto di lavoro
continua con l'acquirente per cui il lavoratore conserva tutti
i diritti gi |