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ILCONTRATTO

- LA SCRITTURA CONTRATTUALE
IL KNOW-HOW
I DIRITTI DI ESCLUSIVA
IL DIRITTO D'ENTRATA
- LE ROYALTY
- I COSTI DI START-UP O DI INVESTIMENTO INIZIALE
- RECIPROCITA' DEI DIRITTI E DEI OBBLIGHI
- I MINIMI D'ACQUISTO
LA REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI
LE MODALITA' DI FORNITURA
I RAPPORTI TRA AFFILIATI
- LEGGERE BENE I CONTRATTI
- COSA C'E' DIETRO IL CONTRATTO

LA SCRITTURA CONTRATTUALE
L'esistenza di un accordo scritto e accettato dalle due parti in piena consapevolezza semplifica lo svolgimento di un'attività in franchising evidenziando gli impegni e i diritti e delimitando i rischi dei due soggetti economici contraenti. Il documento di valore giuridico che regola un rapporto di franchising è, nella maggior parte dei casi, una scrittura privata tra le parti che viene definita "contratto di affiliazione o di franchising". La firma di tale documento sancisce l'avvenuto "acquisto" da parte dell'affiliato di un insieme di prestazioni del franchisor, cioè dell'azienda di produzione o di distribuzione di beni o servizi che ha dato vita al progetto di franchising. Uno dei principali crucci di chi si avvicina al franchising è proprio questo contratto: spesso lungo, laborioso, pieno di anglicismi e di termini tecnici poco noti, oppure impreciso, fumoso, privo di legittimazione in qualche sua parte o (addirittura) ...inesistente. La pubblicazione del testo del Regolamento Cee sugli accordi di franchising, avvenuta a Bruxelles il 30 novembre 1988, e l'istituzione di un codice deontologico da parte dell' Assofranchising italiana approvato dalla Federazione europea del franchising, hanno in parte superato i vuoti legislativi in materia, fornendo precisi riferimenti per gli attuali sistemi di affiliazione e i relativi contratti. Qualche esperienza del passato autorizzava diffidenze su alcuni contratti di franchising artatamente complicati, ma su questi presupposti sarebbe sbagliato, in una situazione più evoluta come quella attuale, preferire accordi verbali o concise scritture private a formalizzazioni scritte chiare ed esaurienti. La mancata applicazione di accordi scritti è infatti facilmente contestabile al franchisor, attraverso vie legali. Più arduo verificare scorrettezze o vessazioni da parte del franchisor quando il rapporto è regolato da patti verbali o addirittura lasciato alla continua negoziazione delle due parti. È molto meglio dover affrontare un voluminoso testo che contempli ed esamini tutta la casistica della futura collaborazione, anche attraverso clausole e terminologie complesse che richiedono l'intervento di un esperto e magari la correzione o lo stralcio di parti non chiare, piuttosto che affidarsi a strette di mano o a rapporti fiduciari che si incrinano o si sciolgono al primo insorgere di un problema.

1) Oggetto del contratto

 L'oggetto del contratto può essere individuato «nel complesso di prestazioni a loro volta tipiche -se considerate singolarmente di diversi possibili rapporti, ad es. di licenza (brevettuale, di know-how, di marchio). di somministrazione (di cose) o di appalto (di servizi), di locazione o affitto o comodato di beni (immobili o mobili) necessari all'esercizio dell'impresa del concessionario, o necessari all'identificazione di questa come impresa aggregata, o ancora (meno frequentemente) di mutuo, di conto corrente, di fideiussione e così via. Insomma un fascio di rapporti ed il trasferimento di un fascio di diritti non dissimili da quelli -ed il riferimento non è accidentale, ma attiene ad una caratterizzazione per certi aspetti sostanziale del fenomeno -che si possono ritrovare anche quale oggetto di una cosiddetta cessione (compravendita, con trasferimento sia di proprietà che di altra natura) di azienda, con la differenza, a ben vedere, che nel nostro caso il fascio di diritti non preesiste come universalità ma si crea all'atto stesso della concessione, la quale inoltre comporta, con ulteriore e più significativa differenza, il sorgere di una serie di obblighi di prestazioni nel quadro di un rapporto di durata».

2) Area di attività

 A questo proposito occorre fare distinzione fra: a) franchising convenzionale; b) franchising itinerante. Nel franchising convenzionale il franchisee ha il diritto esclusivo di vendita del prodotto o di prestazione del servizio del franchisor limitatamente ad un determinato territorio. Esso si suddivide in altre due subcategorie: -franchising territoriale, nel quale, data l'ampiezza e le possibilità di vendita del territorio considerato, è permessa la conclusione di contratti di sub-franchising (condizionati o meno alla preventiva approvazione del franchisor); -franchising operativo, nel quale il franchisee non può stipulare contratti di sub- franchising, ma deve limitarsi a vendere i beni o a prestare i servizi offerti dal franchisor. Nel franchising itinerante il franchisee opera sempre nell'ambito di un determinato territorio ma senza costituire un'unità di vendita fissa, bensì spostandosi con l'impiego di autoveicoli acquistati o presi in locazione.

3) Durata

 Il contratto dovrebbe avere validità almeno per un numero di anni sufficiente ad ammortizzare le spese di costituzione e di avviamento sostenute dal franchisee per lo svolgimento della sua attività (da un minimo di tre o cinque anni fino a nove ed oltre, con rinnovo annuale salvo disdetta).

IL KNOW-HOW
Il principale oggetto del contratto di franchising è il trasferimento di know-how: la competenza, la conoscenza, l'esperienza del franchisor nell'avviare, condurre e gestire un'attività d'affari. Ciò che il franchisee acquista è soprattutto il "sapere come" far funzionare la propria attività con le caratteristiche esteriori ed interne di quella o di quelle già realizzate e sperimentate con successo dal franchisor nei propri centri diretti od in altri affiliati cosiddetti "di pilotage". Se non c'è un trasferimento di conoscenze e di esperienze dall'azienda affiliante all'affiliato si potrà parlare di vendite, di contratti di fornitura, di agenzia, di concessione, ma non si potrà propriamente parlare di contratti di franchising o affiliazione commerciale. Il trasferimento di know-how nella pratica avviene in vari modi e utilizzando diversi strumenti, che brevemente elenchiamo: corsi di formazione, manuali operativi, training nell'uso di particolari attrezzature, procedure o metodi, cessione o licenza d'uso di brevetti e di formule, assistenze, affiancamento in loco o in un centro di pilotage, consulenze, corsi di aggiornamento e di motivazione. La miglior verifica della correttezza dell'affiliante è data dal riscontrare la presenza di allegati al contratto che riportino specifici capitolati d'oneri, o preventivi dell'investimento iniziale, che devono essere approvati da entrambe le parti prima della firma dell'accordo definitivo. Questo genere di prospetti informativi consente all'affiliato di verificare se le cifre diinvestimento iniziale richieste sono conformi a quelle di mercato e quindi non nascondono insidie o frodi ai suoi danni. Ciò detto, lo specifico dei settori di attività può rendere più o meno immediata ed agevole la determinazione complessiva dei costi di start-up. Diversi sono anche i trattamenti economici relativi all'inizio attività proposti dalle varie catene nei loro pacchetti d'offerta. Alcuni franchisor progettano ed allestiscono i punti vendita tramite arredatori convenzionati anche in forma gratuita, altri propongono progettazione gratuita ed arredamento a carico dell'affiliato, altri ancora richiedono per i propri fornitori i corri spetti vi sia del progetto che dell'allestimento. Talvolta le aziende si limitano ad indicare all'affiliato alcuni standard, lasciando a quest'ultimo il compito di adeguarvisi. In molti casi invece vengono suggeriti uno o più fornitori convenzionati ai quali il candidato deve necessariamente ed obbligatoriamente rivolgersi. Lo stesso vale per attrezzature e macchinari Generalmente per tutte queste voci d'investimento iniziale sono disponibili differenti forme di pagamento, agevolazioni, finanziamenti, leasing. A livello di comparazione delle proposte ciò che va verificato e messo a confronto non è la singola voce, ma l'intero pacchetto d'offerta di ciascun franchisor. La comparazione tra i vari contratti deve inoltre dare fiducia a quei franchisor disposti a entrare nel dettaglio delle singole voci di costo, anche le più marginali e deve penalizzare chi, per esempio, non segnala tutte le spese a carico dell'affiliato in fase di trattativa, per poi rivendicarle a contratto firmato.Spesso accade che gli affiliati dedichino la loro attenzione ai soli risvolti economici immediati del contratto, come quelli finora citati, trascurando voci altrettanto importanti quali, per esempio, gli obblighi e gli impegni di comportamento delle due parti. L'ignoranza riguardo alle modalità di svolgimento del rapporto e alla sua gestione possono ingenerare equivoci e incomprensioni con conseguenze economiche rilevanti.

I DIRITTI DI ESLUSIVA
Tipico è il caso delle voci riguardanti gli obblighi e i diritti di esclusiva, che assumono particolare rilevanza quando l'affiliato opera con un franchisor dal marchio noto e i cui prodotti sono distribuiti anche al di fuori della rete di affiliati.
Non sono rari i casi di affiliati penalizzati dall'obbligo di rivendere i prodotti a prezzo imposto e con un margine di sconto limitato a fronte di semplici clienti dell'azienda franchisor in grado di proporre gli stessi articoli a prezzi decisamente inferiori perchè liberi di decidere il proprio margine di ricarico o, al limite, di rinunciarvi completamente come azione promozionale aggressiva nei confronti della concorrenza. I diritti di esclusiva si prestano ad ulteriori inconvenienti per l'affiliato, soprattutto quando un marchio è particolarmente noto e sviluppato. Ci riferiamo al pericolo che il franchisor conceda zone di esclusiva troppo limitate, consentendo l'apertura di più punti vendita a stretto contatto l'uno con l'altro, con la conseguenza di mettere tali affiliati in concorrenza fra loro e di indebolirne la potenziale redditività.Tutto ciò consente, anche al franchisee meno esperto nel settore specifico, di avviare la propria attività con un'infarinatura di base, che verrà affinata e si perfezionerà grazie all'esperienza e alla competenza che si conquistano solo sul campo, lavorando con professionalità e dedizione.

IL DIRITTO D'ENTRATA
Il diritto d'entrata, o fee d'ingresso, o initial fee richiesto alla firma del contratto da una buona parte delle catene di franchising, rappresenta in parole povere il "prezzo d'acquisto" del sistema o, meglio, della facoltà d'uso dello stesso. Non a caso nella cultura americana si parla di "comperare un franchising", cioè di acquisire dietro pagamento un pacchetto costituito da conoscenze, sistemi, organizzazione, servizi e prodotti, al fine di poterne sfruttare la redditività per un dato periodo di tempo, definito dalla "durata" del contratto. Se un franchisor cede effettivamente qualcosa, è giusto riconoscere per questa cessione un corrispettivo adeguato, che può essere tanto più alto quanto più efficace è il sistema del quale si entra a far parte. Ciò che va verificato, dunque, non è l'entità assoluta della cifra richiesta, ma la reale contropartita che il franchisor offre. La diffidenza a corrispondere anticipatamente una somma per l'ingresso in un sistema viene superata da taluni franchisor sostituendo o affiancando il diritto d'entrata con altre forme di remunerazione, quali royalty o contributi forfettari e a percentuale di varia natura.

LE ROYALTY
Questa voce identifica quegli importi versati periodicamente dagli affiliati sulla base di calcoli percentuali sul fatturato a compenso dei servizi e delle prestazioni continuative che l'affiliante fornisce nel periodo di durata del contratto. Tali somme possono essere richieste a vario titolo (per l'assistenza tecnica, per la formazione del personale, per la pubblicità istituzionale, per l'assistenza commerciale). Il problema, come per il diritto d'entrata, non è di valutarne l'entità in termini assoluti, ma di verificarne la congruità e I'economicità rispetto al genere di servizio fornito. Ne consegue che possono esistere catene apparentemente "convenienti" per I'esiguità delle richieste, ma che non offrono nulla all'affiliato e, viceversa, franchisor che chiedono molto, ma che sono in grado di dare effettivamente un buon supporto all'attività dei loro affiliati. Altre forme di corrispettivo economico previste nei contratti sono i contributi pubblicitari, percentuali sul fatturato che le aziende franchisor richiedono ai franchisee a copertura parziale o totale degli investimenti pubblicitari istituzionali realizzati al fine di aumentare la notorietà del marchio.

- I COSTI DI START-UP O DI INVESTIMENTO INIZIALE
Costituiscono un'altra area a "rischio" per il candidato affiliato. Nei costi iniziali dell'allestimento dei punti vendita, dell'installazione di macchinari e impianti, delle prime forniture, possono nascondersi veri e propri "diritti d'entrata mascherati", ricavati dai franchisor attraverso maggiorazioni dei prezzi di prodotti e servizi rispetto alle quotazioni  mercato.

- RECIPROCITA' DEI DIRITTI E DEI OBBLIGHI
Le clausole relative ai diritti di esclusiva, cosi come altre voci del contratto, dovrebbero avere il carattere della reciprocità.Per esempio, solo se il franchisor si impegna a dare l'esclusiva di prodotto o dì una linea di prodotti per una determinata zona, l'affiliato può accettare l'obbligo di rivendere esclusivamente i prodotti del proprio affiliante. La condizione di "quasi monopolio" di fornitura che molti contratti prevedono non può e non deve trasformarsi in una trappola senza scampo per l'affiliato.Ci deve essere equilibrio tra le opportunità offerte e gli obblighi e le restrizioni corrispondenti.Se il franchisor non mantiene le condizioni di consegna, non offre possibilità di riassortimento rapido, non è in grado di seguire con tempestività gli andamenti di mercato calibrando la propria offerta, non può pretendere che l'affiliato resti con il negozio vuoto o mal assortito, ma deve autorizzare e favorire I'approvvigionamento da altre fonti, se la situazione può recare grave danno all'economicità della gestione dell'affiliato. È anche legittimo, d'altra parte, che il franchisor tuteli la propria posizione di "super" fornitore, con tutti gli oneri e i doveri che ciò comporta, proteggendola da ingerenze di fornitori terzi che sfruttino il lavoro e l'impegno che l'affiliante profonde nei confronti dell'affiliato.  

I MINIMI D'ACQUISTO
Sono un'altra voce critica dei contratti di franchising del comparto distributivo.
La determinazione della loro entità deve essere tale da tutelare i contrastanti interessi delle due parti. Il franchisor ha talvolta la necessità di veder collocata stabilmente una certa quota di prodotto per giustificare economicamente il proprio impegno in una determinata zona, mentre l'affiliato rischia di dover assorbire una quantità di merce superiore alle proprie necessità e quindi di trovarsi con i magazzini pieni di prodotti invenduti, con una incidenza antieconomica delle rimanenze sui propri ricavi. L'assenza di minimi d'acquisto o la modesta entità rispetto al giro d'affari complessivo presunto devono essere guardate con particolare favore in fase di selezione del partner franchisor. Le aziende più serie tendono a non speculare sull'affiliato ed a lavorare in un'ottica di redditività di lungo periodo, per la quale è interesse delle due parti regolare gli assortimenti e le giacenze in relazione all'andamento delle vendite finali (sell-out di prodotto) .  

- LA REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI
Il ricorso a svendite, saldi, vendite sottocosto, ormai abituale in quasi tutti i comparti commerciali tradizionali, nel franchising introduce problematiche e risvolti importanti anche sotto il profilo contrattuale. Infatti, se il commerciante autonomo può decidere liberamente di rinunciare a parte del proprio guadagno per smaltire le rimanenze o, addirittura, di vendere sottocosto al fine di limitare le perdite, un comportamento del genere da parte di un affiliato può avere ripercussioni su altri appartenenti alla stessa catena e sul franchisor. L 'immagine di un'azienda può essere fortemente lesa agli occhi del consumatore sia dal ricorso sistematico a svendite non autorizzate di qualche affiliato e sia da procedure di smalti mento di prodotti non corrette da parte dello stesso franchisor. Un contratto accuratamente predisposto deve contenere adeguate disposizioni su prezzi, listini, discrezionalità e periodicità degli sconti.

- LE MODALITA' DI FORNITURA
La gestione degli ordini di approvvigionamento, la possibilità di riassortimento dei prodotti più venduti, la capacità di intervento dell'azienda in stagione per correggere e integrare gliassortimenti secondo le indicazioni del mercato sono voci la cui presenza nel contratto deve essere esplicita, chiara e non discrezionale. L'affiliato deve poter contare sulla casa madre, suo unico o principale punto di riferimento per ogni problematica relativa alle forniture e, in caso di mancanze o inadempimenti da parte dell'azienda, deve conoscere quali sono le sue possibilità di manovra o i suoi diritti in termini di risarcimento di eventuali danni. La somministrazione di beni e servizi deve essere contrattualmente definita anche riguardo alle modalità ed ai criteri di effettuazione: tempi e condizioni di consegna, modalità di spedizione, precisa attribuzione dei costi di spedizione, delle responsabilità relative alle merci, dei costi e degli oneri di assicurazione. La tempestività e la puntualità delle consegne deve essere sancita da precise clausole e deve prevedere il ricorso a fornitori esterni nel caso di inadempienze del franchisor. Non è raro inoltre che gli affilianti richiedano contributi da parte degli affiliati a titolo di rimborso dei costi di imballaggio o di distribuzione: la loro determinazione e la valutazione dell'incidenza sulla redditività va fatta prima di firmare il contratto, onde evitare sorprese.

-I RAPPORTI TRA AFFILIATI
Ciò che dovrebbe essere considerato come prerogativa del franchising, e cioè la forza di gruppo, può diventare un boomerang qualora esistano situazioni di squilibrio o comportamenti non chiaramente regolamentati tra gli affiliati. Le occasioni di conflitto sono particolarmente frequenti nel comparto dei servizi, dove maggiori sono le possibilità di interferenze e di contatto ed è più difficile suddividere le aree di influenza di ciascun affiliato. Quando i clienti passano da un affiliato all'altro, può nascere ad esempio la difficoltà di una corretta attribuzione del compenso relativo alla trattativa finalizzata. Se queste situazioni hanno carattere di eccezionalità può essere sufficiente l'arbitrato del franchisor ma, quando accadono sistematicamente per la natura dell'attività, è necessario che il contratto contempli adeguate regolamentazioni e soluzioni.

- LEGGERE BENE I CONTRATTI
La tendenza a fare dei contratti "agili", cioè di poche pagine e facilmente leggibili, contrasta con la necessità di regolamentare una materia che per la sua complessità richiede una scrittura specifica e dettagliata. Ogni contratto di franchising differisce per la natura dell'attività a cui viene applicato, per le caratteristiche dell'accordo e le modalità di svolgimento del rapporto, La durata di un accordo, la variabilità degli eventi che ne contraddistinguono l'evolversi e la quantità di fattori che ne possono influenzare I'economicità, suggeriscono una dovizia di norme in altri casi superflua. Affidare il proprio futuro professionale a poche e generiche righe o ad accordi verbali appare quantomeno imprudente. Per contro l'artificiosa complessità di certe scritture suggerisce un'attenta lettura, eventualmente effettuata con I'ausilio di un professionista, tesa a comprendere i contenuti, le ripercussioni economiche e le norme comporta mentali sottese alle singole clausole.  

- COSA C'E' OLTRE IL CONTRATTO
Il titolo è ambiguo e provocatorio. Cosa si intende dire? Qual è il messaggio che si vuole comunicare? E un messaggio estremamente significativo, rivolto soprattutto all'Affiliante: il contratto non è tutto! Sembra un'affermazione ovvia visto che, al di là degli aspetti giuridici, esiste tutta una serie di aspetti commerciali, che rivestono un'importanza fondamentale e primaria in un rapporto di franchising. In realtà, il messaggio è molto più complesso… Infatti, il contratto non è tutto, neppure per quanto riguarda le implicazioni giuridiche del rapporto e, in particolare, i diritti e i doveri delle parti. Ciò significa che possono esistere, ed esistono, dei diritti e dei doveri, anche se non sono previsti nel contratto e che dei diritti e dei doveri, previsti nel contratto, nonostante siano stati accettati dalle parti, talvolta non "esistono", nel senso che non possono essere ottenuti od imposti "coercitivamente". Qui entriamo in un discorso più generale, che ci riporta ai concetti basilari di equità, buona fede e correttezza. AI di là di quello che molti credono, questi concetti talvolta assumono un'importanza ben più rilevante (li eventuali vincoli normativi di carattere contingente. Un contratto di franchising, se non è equo, può essere fonte di seri problemi. Infatti, se le parti, prima e durante lo svolgimento dei rapporto, non si comportano nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono andare incontro a precise e gravi responsabilità. Quali sono, quindi, i punti (la tenere presenti, ai quali accenneremo rapidamente e che, poi, saranno oggetto di approfondimento in successivi articoli? Il primo punto, di capitale importanza, riguarda le trattative, momento, quindi, precedente alla conclusione del contratto di franchising. Se una parte si comporta, in questa fase, in modo non corretto, cercando di ingannare l'altra parte, o comunicandole dei dati non esatti, o non menzionando delle circostanze che avrebbero potuto essere di importanza rilevante ai fini della decisione dell'altra parte di sottoscrivere il contratto, scattano precise responsabilità che possono ripercuotersi sul contratto stesso.E' evidente che in una situazione di questo tipo, che coinvolge vari aspetti, quali la precedente sperimentazione della formula, le esperienze dell'Affiliante, le "vicissitudini" del suo sistema, i risultati conseguibili dall'Affiliato, ma anche la precedente esperienza e la situazione dell'Affiliato, è importante un'estrema trasparenza che possa essere documentabile successivamente. Si parla, in questo caso, di responsabilità pre-contrattuale delle parti, responsabilità che, di solito, coinvolge in maniera più accentuata I 'Affiliante. Ma, al di là di questo tipo di responsabilità, anche una volta che sia stato sottoscritto il contratto, sussistono dei doveri e dei diritti ben precisi delle parti, che non sono contenuti necessariamente nel contratto stesso. A titolo di esempio, possiamo citare un recente caso significativo, che ha coinvolto un Affiliante straniero di primaria importanza nel settore della ristorazione. Nel caso in questione, l'Affiliante aveva cessato, ad un certo momento, di effettuare un'adeguata pubblicità e promozione a favore dell'Affiliato. Questo era stato determinato da una situazione più complessa, nella quale era intervenuta, tra l'altro, I'acquisizione della catena da un altro affiliante e la chiusura della maggioranza dei punti della catena stessa.Agli arbitri (competenti contrattualmente a dirimere eventuali controversie) era stato richiesto, dall'Affiliante, di dichiarare la risoluzione del contratto, per inadempimento dell'Affiliato, in quanto, tra l'altro, lo stesso si era rifiutato di pagare il contributo pubblicitario previsto nel contratto, sostenendo che la pubblicità non era stata effettuata in modo adeguato. Gli arbitri hanno respinto le domande dell'Affiliante ed hanno confermato che  adempiente non era l'Affiliato ma l'Affiliante, in quanto "la prestazione di pubblicità costituisce una delle prestazioni fondamentali dell'Affiliante" anzi "non può essere revocato in dubbio il nesso sinallagmatico tra prestazione di pubblicità e tutte le prestazioni pecuniarie dell'Affiliato (e non soltanto quella di parziale contributo al costo delle campagne pubblicitarie)".

Pertanto, gli arbitri hanno ritenuto che si dovesse dare "risposta positiva alla domanda sulla gravità dell'inadempimento della prestazione pubblicitaria dell'Affiliante ed a quella sulla giustificabilità, secondo buona fede, della sospensione di tutte le prestazioni pecuniarie dell'Affiliato, valutate le circostanze di fatto emerse nel giudizio". Quindi, gli arbitri hanno ritenuto che, poiche la pubblicità non era stata effettuata in modo adeguato, il mancato pagamento del contributo pubblicitario, da parte dell'Affiliato, doveva essere ritenuto "misura di autotutela contrattuale legittima che preclude il ricorso alla risoluzione". Addirittura, secondo gli arbitri, l'Affiliato avrebbe potuto non effettuare alcuna delle prestazioni pecuniarie previste a suo carico, considerata l'importanza della promozione e pubblicità che l'Affiliante avrebbe dovuto effettuare e I'inadempimento di tale prestazione da parte dell'Affiliante stesso. Questo è un esempio, abbastanza significativo, di come il rispetto letterale delle obbligazioni previste nel contratto non sia sufficiente e come, invece, il rapporto debba essere letto in modo complessivo, così come complessivamente devono essere valutati i  comportamenti tenuti dalle parti e l'adeguatezza delle prestazioni dell'uno, in rapporto alle controprestazioni dell'altro. E anche evidente che se gli unici diritti ed obbligazioni, a carico della parti, fossero quelli risultanti dal contratto, si porrebbero dei problemi estremamente seri, in tutti i casi in cui l'eventuale mutamento delle circostanze (cosa normale nel corso di un rapporto di franchising) non sia stato adeguatamente previsto nel contratto. E chiaro che le clausole contrattuali dovrebbero rispecchiare le intenzioni delle parti e l'equilibrio contingente del rapporto, salvo consentire tutti i necessari aggiustamenti,  secondo i principi di equità e di correttezza, in relazione al mutamento delle circostanze che inevitabilmente si verifica nel corso degli anni. Pertanto, non solo la fase pre-contrattuale non può essere disciplinata dal contratto (che ancora per definizione non esiste), ma addirittura la stessa fase di esecuzione del contratto può non trovare totale disciplina nel contratto stesso. E' evidente, quindi, come occorre avere piena consapevolezza che il rapporto di franchising è un rapporto "dai contorni sfumati" che può iniziare nel momento in cui si conosce la controparte e durare nel tempo, nonostante il mutamento di circostanze non prevedibili e non previste in sede di redazione contrattuale. Il fatto che il contratto sia concepito e redatto come un “organismo equilibratoed elastico”, indubbiamente favorisce la più efficiente utilizzazione possibile dello stesso e l’attenuazione di possibili effetti negativi non previsti, né ragionevolmente prevedibili in fase di negoziazione e stipulazione.

Ma allora come deve essere redatto un contratto di franchising?

Questo è un’argomento che verrà affrontato prossimamente.

 

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