ILCONTRATTO
LA SCRITTURA
CONTRATTUALE L'esistenza di un accordo scritto e accettato dalle due
parti in piena consapevolezza semplifica lo svolgimento
di un'attività in franchising evidenziando gli impegni
e i diritti e delimitando i rischi dei due soggetti
economici contraenti. Il documento di valore giuridico
che regola un rapporto di franchising è, nella maggior
parte dei casi, una scrittura privata tra le parti che
viene definita "contratto di affiliazione o di
franchising". La firma di tale documento sancisce
l'avvenuto "acquisto" da parte dell'affiliato
di un insieme di prestazioni del franchisor, cioè
dell'azienda di produzione o di distribuzione di beni o
servizi che ha dato vita al progetto di franchising. Uno
dei principali crucci di chi si avvicina al franchising
è proprio questo contratto: spesso lungo, laborioso,
pieno di anglicismi e di termini tecnici poco noti,
oppure impreciso, fumoso, privo di legittimazione in
qualche sua parte o (addirittura) ...inesistente. La
pubblicazione del testo del Regolamento Cee sugli
accordi di franchising, avvenuta a Bruxelles il 30
novembre 1988, e l'istituzione di un codice deontologico
da parte dell' Assofranchising italiana approvato dalla
Federazione europea del franchising, hanno in parte
superato i vuoti legislativi in materia, fornendo
precisi riferimenti per gli attuali sistemi di
affiliazione e i relativi contratti. Qualche esperienza
del passato autorizzava diffidenze su alcuni contratti
di franchising artatamente complicati, ma su questi
presupposti sarebbe sbagliato, in una situazione più
evoluta come quella attuale, preferire accordi verbali o
concise scritture private a formalizzazioni scritte
chiare ed esaurienti. La mancata applicazione di accordi
scritti è infatti facilmente contestabile al franchisor,
attraverso vie legali. Più arduo verificare
scorrettezze o vessazioni da parte del franchisor quando
il rapporto è regolato da patti verbali o addirittura
lasciato alla continua negoziazione delle due parti. È
molto meglio dover affrontare un voluminoso testo che
contempli ed esamini tutta la casistica della futura
collaborazione, anche attraverso clausole e terminologie
complesse che richiedono l'intervento di un esperto e
magari la correzione o lo stralcio di parti non chiare,
piuttosto che affidarsi a strette di mano o a rapporti
fiduciari che si incrinano o si sciolgono al primo
insorgere di un problema.
1)
Oggetto del contratto
L'oggetto
del contratto può essere individuato «nel complesso di
prestazioni a loro volta tipiche -se considerate
singolarmente di diversi possibili rapporti, ad es. di
licenza (brevettuale, di know-how, di marchio). di
somministrazione (di cose) o di appalto (di servizi), di
locazione o affitto o comodato di beni (immobili o
mobili) necessari all'esercizio dell'impresa del
concessionario, o necessari all'identificazione di
questa come impresa aggregata, o ancora (meno
frequentemente) di mutuo, di conto corrente, di
fideiussione e così via. Insomma un fascio di rapporti
ed il trasferimento di un fascio di diritti non
dissimili da quelli -ed il riferimento non è
accidentale, ma attiene ad una caratterizzazione per
certi aspetti sostanziale del fenomeno -che si possono
ritrovare anche quale oggetto di una cosiddetta cessione
(compravendita, con trasferimento sia di proprietà che
di altra natura) di azienda, con la differenza, a ben
vedere, che nel nostro caso il fascio di diritti non
preesiste come universalità ma si crea all'atto stesso
della concessione, la quale inoltre comporta, con
ulteriore e più significativa differenza, il sorgere di
una serie di obblighi di prestazioni nel quadro di un
rapporto di durata».
2)
Area di attività
A questo proposito occorre fare distinzione fra: a)
franchising convenzionale; b) franchising itinerante.
Nel franchising convenzionale il franchisee ha il
diritto esclusivo di vendita del prodotto o di
prestazione del servizio del franchisor limitatamente ad
un determinato territorio. Esso si suddivide in altre
due subcategorie: -franchising territoriale, nel quale,
data l'ampiezza e le possibilità di vendita del
territorio considerato, è permessa la conclusione di
contratti di sub-franchising (condizionati o meno alla
preventiva approvazione del franchisor); -franchising
operativo, nel quale il franchisee non può stipulare
contratti di sub- franchising, ma deve limitarsi a
vendere i beni o a prestare i servizi offerti dal
franchisor. Nel franchising itinerante il franchisee
opera sempre nell'ambito di un determinato territorio ma
senza costituire un'unità di vendita fissa, bensì
spostandosi con l'impiego di autoveicoli acquistati o
presi in locazione.
3)
Durata
Il contratto
dovrebbe avere validità almeno per un numero di anni
sufficiente ad ammortizzare le spese di costituzione e
di avviamento sostenute dal franchisee per lo
svolgimento della sua attività (da un minimo di tre o
cinque anni fino a nove ed oltre, con rinnovo annuale
salvo disdetta).
IL KNOW-HOW Il
principale oggetto del contratto di franchising è il
trasferimento di know-how: la competenza, la conoscenza,
l'esperienza del franchisor nell'avviare, condurre e
gestire un'attività d'affari. Ciò che il franchisee
acquista è soprattutto il "sapere come" far
funzionare la propria attività con le caratteristiche
esteriori ed interne di quella o di quelle già
realizzate e sperimentate con successo dal franchisor
nei propri centri diretti od in altri affiliati
cosiddetti "di pilotage". Se non c'è un
trasferimento di conoscenze e di esperienze dall'azienda
affiliante all'affiliato si potrà parlare di vendite,
di contratti di fornitura, di agenzia, di concessione,
ma non si potrà propriamente parlare di contratti di
franchising o affiliazione commerciale. Il trasferimento
di know-how nella pratica avviene in vari modi e
utilizzando diversi strumenti, che brevemente
elenchiamo: corsi di formazione, manuali operativi,
training nell'uso di particolari attrezzature, procedure
o metodi, cessione o licenza d'uso di brevetti e di
formule, assistenze, affiancamento in loco o in un
centro di pilotage, consulenze, corsi di aggiornamento e
di motivazione. La miglior
verifica della correttezza dell'affiliante è data dal
riscontrare la presenza di allegati al contratto che riportino specifici capitolati
d'oneri, o preventivi dell'investimento iniziale, che
devono essere approvati da entrambe le parti prima della
firma dell'accordo definitivo.
Questo genere di prospetti
informativi consente all'affiliato di verificare se le
cifre diinvestimento iniziale richieste sono conformi a
quelle di mercato e quindi non nascondono insidie o
frodi ai suoi danni. Ciò detto, lo specifico dei
settori di attività può rendere più o meno immediata
ed agevole la determinazione complessiva dei costi di
start-up. Diversi sono anche i trattamenti economici
relativi all'inizio attività proposti dalle varie
catene nei loro pacchetti d'offerta.
Alcuni
franchisor progettano ed allestiscono i punti vendita
tramite arredatori convenzionati anche in forma
gratuita, altri propongono progettazione gratuita ed
arredamento a carico dell'affiliato, altri ancora
richiedono per i propri fornitori i corri spetti vi sia
del progetto che dell'allestimento. Talvolta le aziende
si limitano ad indicare all'affiliato alcuni standard,
lasciando a quest'ultimo il compito di adeguarvisi.
In molti casi invece vengono
suggeriti uno o più fornitori convenzionati ai quali il
candidato deve necessariamente ed obbligatoriamente
rivolgersi. Lo stesso vale per attrezzature e macchinari
Generalmente per tutte queste
voci d'investimento iniziale sono disponibili differenti
forme di pagamento, agevolazioni, finanziamenti,
leasing. A livello di comparazione delle proposte ciò
che va verificato e messo a confronto non è la singola
voce, ma l'intero pacchetto d'offerta di ciascun
franchisor.
La comparazione tra i vari
contratti deve inoltre dare fiducia a quei franchisor
disposti a entrare nel dettaglio delle singole voci di
costo, anche le più marginali e deve penalizzare chi,
per esempio, non segnala tutte le spese a carico
dell'affiliato in fase di trattativa, per poi
rivendicarle a contratto firmato.Spesso accade che gli
affiliati dedichino la loro attenzione ai soli risvolti
economici immediati del contratto, come quelli finora
citati, trascurando voci altrettanto importanti quali,
per esempio, gli obblighi e gli impegni di comportamento
delle due parti. L'ignoranza riguardo alle modalità di
svolgimento del rapporto e alla sua gestione possono
ingenerare equivoci e incomprensioni con conseguenze
economiche rilevanti.
I DIRITTI DI ESLUSIVA Tipico è il caso delle voci riguardanti gli obblighi e i
diritti di esclusiva, che assumono particolare rilevanza
quando l'affiliato opera con un franchisor dal marchio
noto e i cui prodotti sono distribuiti anche al di fuori
della rete di affiliati.Non sono rari i casi di affiliati
penalizzati dall'obbligo di rivendere i prodotti a
prezzo imposto e con un margine di sconto limitato a
fronte di semplici clienti dell'azienda franchisor in
grado di proporre gli stessi articoli a prezzi
decisamente inferiori perchè liberi di decidere il
proprio margine di ricarico o, al limite, di rinunciarvi
completamente come azione promozionale aggressiva nei
confronti della concorrenza. I diritti di esclusiva si
prestano ad ulteriori inconvenienti per l'affiliato,
soprattutto quando un marchio è particolarmente noto e
sviluppato. Ci riferiamo al pericolo che il franchisor
conceda zone di esclusiva troppo limitate, consentendo
l'apertura di più punti vendita a stretto contatto
l'uno con l'altro, con la conseguenza di mettere tali
affiliati in concorrenza fra loro e di indebolirne la
potenziale redditività.Tutto ciò consente, anche al
franchisee meno esperto nel settore specifico, di
avviare la propria attività con un'infarinatura di
base, che verrà affinata e si perfezionerà grazie
all'esperienza e alla competenza che si conquistano solo
sul campo, lavorando con professionalità e dedizione.
IL DIRITTO D'ENTRATA Il
diritto d'entrata, o fee d'ingresso, o initial fee
richiesto alla firma del contratto da una buona parte
delle catene di franchising, rappresenta in parole
povere il "prezzo d'acquisto" del sistema o,
meglio, della facoltà d'uso dello stesso. Non a caso
nella cultura americana si parla di "comperare un
franchising", cioè di acquisire dietro pagamento
un pacchetto costituito da conoscenze, sistemi,
organizzazione, servizi e prodotti, al fine di poterne
sfruttare la redditività per un dato periodo di tempo,
definito dalla "durata" del contratto. Se un
franchisor cede effettivamente qualcosa, è giusto
riconoscere per questa cessione un corrispettivo
adeguato, che può essere tanto più alto quanto più
efficace è il sistema del quale si entra a far parte.
Ciò che va verificato, dunque, non è l'entità
assoluta della cifra richiesta, ma la reale
contropartita che il franchisor offre. La diffidenza a
corrispondere anticipatamente una somma per l'ingresso
in un sistema viene superata da taluni franchisor
sostituendo o affiancando il diritto d'entrata con altre
forme di remunerazione, quali royalty o contributi
forfettari e a percentuale di varia natura.
LE
ROYALTY Questa voce identifica quegli
importi versati periodicamente dagli affiliati sulla
base di calcoli percentuali sul fatturato a compenso dei
servizi e delle prestazioni continuative che
l'affiliante fornisce nel periodo di durata del
contratto. Tali somme possono essere richieste a vario
titolo (per l'assistenza tecnica, per la formazione del
personale, per la pubblicità istituzionale, per
l'assistenza commerciale). Il problema, come per il
diritto d'entrata, non è di valutarne l'entità in
termini assoluti, ma di verificarne la congruità e I'economicità
rispetto al genere di servizio fornito. Ne consegue che
possono esistere catene apparentemente
"convenienti" per I'esiguità delle richieste,
ma che non offrono nulla all'affiliato e, viceversa,
franchisor che chiedono molto, ma che sono in grado di
dare effettivamente un buon supporto all'attività dei
loro affiliati. Altre forme di corrispettivo economico
previste nei contratti sono i contributi pubblicitari,
percentuali sul fatturato che le aziende franchisor
richiedono ai franchisee a copertura parziale o totale
degli investimenti pubblicitari istituzionali realizzati
al fine di aumentare la notorietà del marchio.
- I COSTI DI START-UP O DI
INVESTIMENTO INIZIALE Costituiscono un'altra area a
"rischio" per il candidato affiliato. Nei
costi iniziali dell'allestimento dei punti vendita,
dell'installazione di macchinari e impianti, delle prime
forniture, possono nascondersi veri e propri
"diritti d'entrata mascherati", ricavati dai
franchisor attraverso maggiorazioni dei prezzi di
prodotti e servizi rispetto alle quotazioni
mercato.
- RECIPROCITA' DEI
DIRITTI E DEI OBBLIGHI Le clausole relative ai diritti di esclusiva, cosi come
altre voci del contratto, dovrebbero avere il carattere
della reciprocità.Per esempio, solo se il franchisor si impegna a dare
l'esclusiva di prodotto o dì una linea di prodotti per
una determinata zona, l'affiliato può accettare
l'obbligo di rivendere esclusivamente i prodotti del
proprio affiliante. La condizione di "quasi
monopolio" di fornitura che molti contratti
prevedono non può e non deve trasformarsi in una
trappola senza scampo per l'affiliato.Ci deve essere equilibrio tra le opportunità offerte e
gli obblighi e le restrizioni corrispondenti.Se il franchisor non mantiene le condizioni di consegna,
non offre possibilità di riassortimento rapido, non è
in grado di seguire con tempestività gli andamenti di
mercato calibrando la propria offerta, non può
pretendere che l'affiliato resti con il negozio vuoto o
mal assortito, ma deve autorizzare e favorire I'approvvigionamento
da altre fonti, se la situazione può recare grave danno
all'economicità della gestione dell'affiliato. È anche
legittimo, d'altra parte, che il franchisor tuteli la
propria posizione di "super" fornitore, con
tutti gli oneri e i doveri che ciò comporta,
proteggendola da ingerenze di fornitori terzi che
sfruttino il lavoro e l'impegno che l'affiliante
profonde nei confronti dell'affiliato.
I MINIMI D'ACQUISTO Sono un'altra voce critica dei contratti di franchising
del comparto distributivo.
La
determinazione della loro entità deve essere tale da
tutelare i contrastanti interessi delle due parti. Il
franchisor ha talvolta la necessità di veder collocata
stabilmente una certa quota di prodotto per giustificare
economicamente il proprio impegno in una determinata
zona, mentre l'affiliato rischia di dover assorbire una
quantità di merce superiore alle proprie necessità e
quindi di trovarsi con i magazzini pieni di prodotti
invenduti, con una incidenza antieconomica delle
rimanenze sui propri ricavi.
L'assenza di minimi d'acquisto o la modesta entità
rispetto al giro d'affari complessivo presunto devono
essere guardate con particolare favore in fase di
selezione del partner franchisor. Le aziende più serie
tendono a non speculare sull'affiliato ed a lavorare in
un'ottica di redditività di lungo periodo, per la quale
è interesse delle due parti regolare gli assortimenti e
le giacenze in relazione all'andamento delle vendite
finali (sell-out di prodotto) .

- LA REGOLAMENTAZIONE
DEI PREZZI Il
ricorso a svendite, saldi, vendite sottocosto, ormai
abituale in quasi tutti i comparti commerciali
tradizionali, nel franchising introduce problematiche e
risvolti importanti anche sotto il profilo contrattuale.
Infatti, se il commerciante autonomo può decidere
liberamente di rinunciare a parte del proprio guadagno
per smaltire le rimanenze o, addirittura, di vendere
sottocosto al fine di limitare le perdite, un
comportamento del genere da parte di un affiliato può
avere ripercussioni su altri appartenenti alla stessa
catena e sul franchisor. L 'immagine di un'azienda può
essere fortemente lesa agli occhi del consumatore sia
dal ricorso sistematico a svendite non autorizzate di
qualche affiliato e sia da procedure di smalti mento di
prodotti non corrette da parte dello stesso franchisor.
Un contratto accuratamente predisposto deve contenere
adeguate disposizioni su prezzi, listini, discrezionalità
e periodicità degli sconti.

- LE MODALITA' DI
FORNITURA La
gestione degli ordini di approvvigionamento, la
possibilità di riassortimento dei prodotti più
venduti, la capacità di intervento dell'azienda in
stagione per correggere e integrare gliassortimenti
secondo le indicazioni del mercato sono voci la cui
presenza nel contratto deve essere esplicita, chiara e
non discrezionale. L'affiliato deve poter contare sulla
casa madre, suo unico o principale punto di riferimento
per ogni problematica relativa alle forniture e, in caso
di mancanze o inadempimenti da parte dell'azienda, deve
conoscere quali sono le sue possibilità di manovra o i
suoi diritti in termini di risarcimento di eventuali
danni. La somministrazione di beni e servizi deve essere
contrattualmente definita anche riguardo alle modalità
ed ai criteri di effettuazione: tempi e condizioni di
consegna, modalità di spedizione, precisa attribuzione
dei costi di spedizione, delle responsabilità relative
alle merci, dei costi e degli oneri di assicurazione.
La tempestività e la puntualità delle consegne deve
essere sancita da precise clausole e deve prevedere il
ricorso a fornitori esterni nel caso di inadempienze del
franchisor. Non è raro inoltre che gli affilianti richiedano
contributi da parte degli affiliati a titolo di rimborso
dei costi di imballaggio o di distribuzione: la loro
determinazione e la valutazione dell'incidenza sulla
redditività va fatta prima di firmare il contratto,
onde evitare sorprese.

-I RAPPORTI TRA
AFFILIATI Ciò che dovrebbe essere
considerato come prerogativa del franchising, e cioè la
forza di gruppo, può diventare un boomerang qualora
esistano situazioni di squilibrio o comportamenti non
chiaramente regolamentati tra gli affiliati.
Le occasioni di conflitto sono
particolarmente frequenti nel comparto dei servizi, dove
maggiori sono le possibilità di interferenze e di
contatto ed è più difficile suddividere le aree di
influenza di ciascun affiliato. Quando i clienti passano
da un affiliato all'altro, può nascere ad esempio la
difficoltà di una corretta attribuzione del compenso
relativo alla trattativa finalizzata. Se queste
situazioni hanno carattere di eccezionalità può essere
sufficiente l'arbitrato del franchisor ma, quando
accadono sistematicamente per la natura dell'attività,
è necessario che il contratto contempli adeguate
regolamentazioni e soluzioni.

- LEGGERE BENE I
CONTRATTI La
tendenza a fare dei contratti "agili", cioè
di poche pagine e facilmente leggibili, contrasta con la
necessità di regolamentare una materia che per la sua
complessità richiede una scrittura specifica e
dettagliata.
Ogni contratto di franchising differisce per la natura
dell'attività a cui viene applicato, per le
caratteristiche dell'accordo e le modalità di
svolgimento del rapporto, La durata di un accordo, la
variabilità degli eventi che ne contraddistinguono
l'evolversi e la quantità di fattori che ne possono
influenzare I'economicità, suggeriscono una dovizia di
norme in altri casi superflua. Affidare il proprio
futuro professionale a poche e generiche righe o ad
accordi verbali appare quantomeno imprudente. Per contro
l'artificiosa complessità di certe scritture suggerisce
un'attenta lettura, eventualmente effettuata con I'ausilio
di un professionista, tesa a comprendere i contenuti, le
ripercussioni economiche e le norme comporta mentali
sottese alle singole clausole.

- COSA C'E' OLTRE IL
CONTRATTO Il
titolo è ambiguo e
provocatorio. Cosa si intende dire? Qual è il messaggio
che si vuole comunicare?
E un messaggio estremamente significativo, rivolto
soprattutto all'Affiliante: il contratto non è tutto!
Sembra un'affermazione ovvia visto che, al di là degli
aspetti giuridici, esiste tutta una serie di aspetti
commerciali, che rivestono un'importanza fondamentale e
primaria in un rapporto di franchising.
In realtà, il messaggio è molto più complesso…
Infatti, il contratto non è tutto, neppure per quanto
riguarda le implicazioni giuridiche del rapporto e, in
particolare, i diritti e i doveri delle parti. Ciò
significa che possono esistere, ed esistono, dei diritti
e dei doveri, anche se non sono previsti nel contratto e
che dei diritti e dei doveri, previsti nel contratto,
nonostante siano stati accettati dalle parti, talvolta
non "esistono", nel senso che non possono
essere ottenuti od imposti "coercitivamente".
Qui entriamo in un discorso più generale, che ci riporta
ai concetti basilari di equità, buona fede e
correttezza.
AI di là di quello che molti credono, questi concetti
talvolta assumono un'importanza ben più rilevante (li
eventuali vincoli normativi di carattere contingente. Un
contratto di franchising, se non è equo, può essere
fonte di seri problemi. Infatti, se le parti, prima e
durante lo svolgimento dei rapporto, non si comportano
nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, possono andare incontro a precise e gravi
responsabilità.
Quali sono, quindi, i punti (la tenere presenti, ai quali
accenneremo rapidamente e che, poi, saranno oggetto di
approfondimento in successivi articoli?
Il primo punto, di capitale importanza, riguarda le
trattative, momento, quindi, precedente alla conclusione
del contratto di franchising.
Se una
parte si comporta, in questa fase, in modo non corretto,
cercando di ingannare l'altra parte, o comunicandole dei
dati non esatti, o non menzionando delle circostanze che
avrebbero potuto essere di importanza rilevante ai fini
della decisione dell'altra parte di sottoscrivere il
contratto, scattano precise responsabilità che possono
ripercuotersi sul contratto stesso.E' evidente che in una situazione di questo tipo, che
coinvolge vari aspetti, quali la precedente
sperimentazione della formula, le esperienze
dell'Affiliante, le "vicissitudini" del suo
sistema, i risultati conseguibili dall'Affiliato, ma
anche la precedente esperienza e la situazione
dell'Affiliato, è importante un'estrema trasparenza che
possa essere documentabile successivamente.
Si parla, in questo caso, di responsabilità
pre-contrattuale delle parti, responsabilità che, di
solito, coinvolge in maniera più accentuata I
'Affiliante.
Ma, al di là di questo tipo di responsabilità, anche una
volta che sia stato sottoscritto il contratto,
sussistono dei doveri e dei diritti ben precisi delle
parti, che non sono contenuti necessariamente nel
contratto stesso.
A titolo di esempio, possiamo citare un recente caso
significativo, che ha coinvolto un Affiliante straniero
di primaria importanza nel settore della ristorazione.
Nel caso in questione, l'Affiliante aveva cessato, ad un
certo momento, di effettuare un'adeguata pubblicità e
promozione a favore dell'Affiliato.
Questo era stato determinato da
una situazione più complessa, nella quale era
intervenuta, tra l'altro, I'acquisizione della catena da
un altro affiliante e la chiusura della maggioranza dei
punti della catena stessa.Agli arbitri (competenti contrattualmente a dirimere
eventuali controversie) era stato richiesto,
dall'Affiliante, di dichiarare la risoluzione del
contratto, per inadempimento dell'Affiliato, in quanto,
tra l'altro, lo stesso si era rifiutato di pagare il
contributo pubblicitario previsto nel contratto,
sostenendo che la pubblicità non era stata effettuata
in modo adeguato.
Gli arbitri hanno respinto le domande dell'Affiliante ed
hanno confermato che
adempiente non era l'Affiliato ma l'Affiliante,
in quanto "la prestazione di pubblicità
costituisce una delle prestazioni fondamentali
dell'Affiliante" anzi "non può essere
revocato in dubbio il nesso sinallagmatico tra
prestazione di pubblicità e tutte le prestazioni
pecuniarie dell'Affiliato (e non soltanto quella di
parziale contributo al costo delle campagne
pubblicitarie)".
Pertanto, gli arbitri hanno ritenuto che si dovesse dare
"risposta positiva alla domanda sulla gravità
dell'inadempimento della prestazione pubblicitaria
dell'Affiliante ed a quella sulla giustificabilità,
secondo buona fede, della sospensione di tutte le
prestazioni pecuniarie dell'Affiliato, valutate le
circostanze di fatto emerse nel giudizio".
Quindi, gli arbitri hanno ritenuto che, poiche la
pubblicità non era stata effettuata in modo adeguato,
il mancato pagamento del contributo pubblicitario, da
parte dell'Affiliato, doveva essere ritenuto
"misura di autotutela contrattuale legittima che
preclude il ricorso alla risoluzione".
Addirittura, secondo gli arbitri, l'Affiliato avrebbe
potuto non effettuare alcuna delle prestazioni
pecuniarie previste a suo carico, considerata
l'importanza della promozione e pubblicità che
l'Affiliante avrebbe dovuto effettuare e I'inadempimento
di tale prestazione da parte dell'Affiliante stesso.
Questo è un esempio, abbastanza significativo, di come il
rispetto letterale delle obbligazioni previste nel
contratto non sia sufficiente e come, invece, il
rapporto debba essere letto in modo complessivo, così
come complessivamente devono essere valutati i comportamenti tenuti dalle parti e l'adeguatezza delle
prestazioni dell'uno, in rapporto alle controprestazioni
dell'altro.
E anche evidente che se gli unici diritti ed obbligazioni,
a carico della parti, fossero quelli risultanti dal
contratto, si porrebbero dei problemi estremamente seri,
in tutti i casi in cui l'eventuale mutamento delle
circostanze (cosa normale nel corso di un rapporto di
franchising) non sia stato adeguatamente previsto nel
contratto.
E chiaro che le clausole contrattuali dovrebbero
rispecchiare le intenzioni delle parti e l'equilibrio
contingente del rapporto, salvo consentire tutti i
necessari aggiustamenti, secondo i principi di equità e di correttezza, in relazione
al mutamento delle circostanze che inevitabilmente si
verifica nel corso degli anni.
Pertanto, non solo la fase pre-contrattuale non può
essere disciplinata dal contratto (che ancora per
definizione non esiste), ma addirittura la stessa fase
di esecuzione del contratto può non trovare totale
disciplina nel contratto stesso.
E' evidente, quindi, come occorre avere piena
consapevolezza che il rapporto di franchising è un
rapporto "dai contorni sfumati" che può
iniziare nel momento in cui si conosce la controparte e
durare nel tempo, nonostante il mutamento di circostanze
non prevedibili e non previste in sede di redazione
contrattuale.
Il fatto che il contratto sia concepito e redatto come un
“organismo equilibratoed elastico”, indubbiamente
favorisce la più efficiente utilizzazione possibile
dello stesso e l’attenuazione di possibili effetti
negativi non previsti, né ragionevolmente prevedibili
in fase di negoziazione e stipulazione.
Ma allora come deve essere redatto un contratto di
franchising?
Questo è un’argomento che verrà affrontato
prossimamente.
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