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Premessa,
- Nell' ambito di questo codice il
franchising viene definito come una ,norma di collaborazione
contrattuale tra parti giuridicamente indipendenti ed uguali:
da un lato l'impresa di
franchising (Franchisor) e, dall'altro, uno o più
imprenditori (Franchisees),
Per quanto riguarda l'impresa di
franchising (Franchisor) questo comporta:
1) la proprietà di una
ragione sociale, un marchio commerciale, logotipo o segno di
istintivo di un'attività commerciale o di un servizio, ed un
know-how (insieme delle tecniche e delle conoscenze
necessarie), che vengono messe a disposizione della o delle
imprese franchisees;
2)
la disponibilità di
una serie di prodotti e/o servizi presentati con una formula
riconoscibile ed originale, che devono essere adottati dal
franchisee, essendo tale formula basata su un sistema di
specifiche tecniche commerciali preventiva mente sperimentate,
che vengono continuamente perfezionate e controllate con
riguardo alla loro validità ed efficacia.
Lo scopo principale nella
definizione di un accordo di franchising tra le due parti è
,quello di consentire un beneficio sia al franchisor,
che al franchisee attraverso la combinazione delle loro
risorse umane e finanziarie, senza in alcun modo condizionare
l'indipendenza delle due parti.
In ogni accordo di franchising, è
implicito che ci sarà da parte del franchisee il
pagamento al franchisor sotto una qualsivoglia forma di
un corrispettivo per il servizio fornito da quest'ultimo, il
quale concede il proprio marchio, formula, tecnica e know-
how. Il franchising è pertanto qualcosa di più di
un contratto di vendita, di una concessione o di un contratto
di licenza, in quanto entrambe le parti sottoscrivono impegni
importanti nei propri confronti, in aggiunta ed al di sopra di
quelli stabiliti da un rapporto commerciale di tipo
convenzionale.
Un accordo di franchising
si basa sulla reciproca fiducia e le parti tendono in ogni
momento ad evitare incomprensioni nelle relazioni tra di esse
e nei confronti del pubblico in generale.
Il franchisor garantirà la
validità dei suoi diritti sul marchio, segni distintivi,
slogan, ecc. e concederà alle imprese franchisees l'uso
incondizionato di quei simboli che avrà messo a loro
disposizione.
Norme relative alla
pubblicità per il reclutamento.
-La pubblicità di reclutamento
sarà onesta e corretta. Non dovrà contenere ambiguità ne
essere in alcun modo ingannevole. Tutta la pubblicità dovrà
corrispondere, tanto nella forma che nei contenuti, alle leggi
vigenti.
L 'eventuale pubblicità di
reclutamento, che faccia riferimento diretto o indiretto a
risultati, cifre o statistiche relative al reddito od ai
profitti che possono venire previsti a favore del
franchisee, sarà obiettiva, completa e verificabile
specialmente per quanto riguarda il territorio geografico e
periodo di riferimento.
Qualunque informazione relativa
agli aspetti finanziari dell'acquisto della franchisee,
dovrà essere dettagliata in tutti gli aspetti ed indicare
l'importo dell'investimento richiesto.
Selezione dei
franchisees.
-Il franchisor selezionerà
ed accetterà solo i candidati in possesso dei requisiti
richiesti dal programma di franchise. Ogni eventuale
discriminazione basata su tendenze politiche, sulla razza,
lingua, religione o sesso, dovrà essere eliminata dai
requisiti.
Regole relative al contratto.
-È necessario ed inerente al
franchising, che l'accordo di base tra impresa franchisor
e franchisee sia sancito dal contratto scritto.
Il contratto di franchisee
definirà i diritti e gli obblighi delle parti; esso sarà equo
e sarà inoltre impostato in modo da assicurare la buona
gestione da parte sia del franchisor che del
franchisee.
Il contratto sarà redatto in
chiari termini e nella lingua madre del franchisee.
Il contratto di franchisee
specificherà in particolare i punti seguenti essendo
sottinteso che le disposizioni dovranno rispettare le vigenti
leggi nazionali e/o comunitarie:
- i modi e le condizioni di
pagamento di commissioni e/o royalties;
- la durata del contratto e le
condizioni per il suo rinnovo; epoca e durata del preavviso;
- i diritti del franchisor
prima della cessione, da parte del franchisee, della
propria attività;
- la definizione delle "esclusive
territoriali aperte" concesse al franchisee, ivi
comprese le eventuali opzioni se accordate su territori
limitrofi;
- le condizioni sulla destinazione
dei beni oggetto della franchise, in caso di cessazione
del contratto;
- gli accordi di distribuzione
relativi al rifornimento delle merci, ivi compresa la
responsabilità del trasporto e i costi relativi;
- le condizioni di pagamento;
- i servizi forniti dal
franchisor: assistenza marketing, promozione e
pubblicità tecnologia e know-how -consulenza gestione
amministrativa e commerciale consulenza finanziaria e fiscale
condizioni per la forni tura di questi servizi e relativi
costi -addestramento;
- gli obblighi del franchisee:
fornire statistiche contabili ed operative -ricevere adeguato
addestramento ed accettare le procedure di controllo.
Note supplementari.
-Il franchisor curerà che
il franchisee abbia, prima dell'entrata in vigore del
contratto, l'addestramento necessario ed in caso negativo 10
aiuterà ad ottenerlo. Tale addestramento comprenderà di norma
un corso preliminare di istruzione in un 'impresa similare.
Il franchisor garantirà al
franchisee, per tutta la durata del contratto,
assistenza ed informazioni appropriate, ed istituirà contatti
stretti e continuativi con esso, avvalendosi a tal fine di
funzionari competenti
II franchisor dovrà essere
disponibile e rispondente alle richieste del franchisee.
Saranno scambiate proposte e le operazioni importanti verranno
discusse insieme, al fine di migliorare la reciproca
comprensione e l’identità di interessi tra le parti.
Il franchisor fornirà al
potenziale franchisee statistiche operative atte a
facilitare la valutazione del risultato, nonché i parametri
finanziari necessari ad un buon controllo di gestione . A
questo fine, è essenziale che consente al franchisor o
ai suoi funzionari l’accesso in qualunque momento ai locali
della sua impresa ed ai suoi documenti.
Il franchisor assisterà il
franchisee fornendogli una guida costante circa i costo
operativi ed i margini che dovrà realizzare in ogni momento
della sua attività.
Il franchisor fornirà al
franchisee tutta l’assistenza necessaria all’ottenimento
ed al perfezionamento della tecnologia della franchise.
Il franchisor farà una
accurata valutazione dell'investimento in attrezzature,
materiali, stock iniziale e costo di avviamento e la
comunicherà al potenziale franchisee prima della firma
del contratto.
In caso di violazione o cessazione
del contratto, il franchisee sarà tenuto a restituire
immediatamente i segni distintivi del franchisor,
nonchè quelli materiali e modelli legati all'uso di questi
segni distintivi.
Entrambi, franchisor e
franchisee, dovranno rispettare scrupolosamente la
politica generale della franchise dal punto di vista
commerciale ed amministrativo, sia all'interno del rapporto
che nei confronti dei clienti esterni e del pubblico in
generale.
Entrambi, franchisor e
franchisee, si impegnano a non intraprendere azioni che
siano penalmente, fiscalmente o commercialmente perseguibili e
passibili di recar danno alla reputazione della franchise
e del marchio.
Il franchisor userà ogni
mezzo possibile per assicurare che il franchisee riceva
una forni tura regolare di merci e servizi di qualità buona,
genuina e vendibile.
Qualora il franchisor, in
aggiunta al contratto di franchise, rediga un secondo
documento che stabilisce le condizioni generali operative per
il franchisee, queste condizioni generali saranno
portate a sua conoscenza prima della firma del contratto.
Qualora il franchisor ceda,
con qualsivoglia modalità, ad una terza parte l'impresa che
costituisce la sua attività di franchisor, dovrà essere
garantita la continuità del contratto di franchise ed i
diritti del franchisee dovranno essere salvaguardati
integralmente.
Ogni
eventuale patto di non concorrenza applica bile dopo la
violazione o cessazione del contratto, dovrà essere indicato e
definito nel contratto in termini precisi con riguardo alla
sua durata e limiti territoriali.
Il franchisor farà del suo
meglio per risolvere, in buona fede e spontaneamente, le
lamentele, contestazioni e dispute con i suoi franchisees
mediante contratti e trattative oneste e dirette, ed
inoltre concederà al franchisee un ragionevole periodo
di tempo per correggere i propri difetti e viceversa.
Quando possibile, il franchisor
dovrebbe risolvere le controversie con i franchisees
attraverso gli Istituti nazionali di arbitrato, o la Camera di
Commercio Internazionale di Parigi, in conformità con i
relativi regolamenti formulati da tali organismi».
Regolamento (CEE)
n. 4087/88 della Commissione del 30 novembre 1988
concernente l'applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di
accordi di franchising
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce
la Comunità economica europea, visto il regolamento n.
19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo
all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a
categorie di accordi e pratiche concordate (1), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in
particolare l'articolo 1, previa pubblicazione del progetto
del presente regolamento (2), previa consultazione del
comitato consultivo in materia di intese e posizioni
dominanti,
1) considerando che ai sensi del
regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per
applicare mediante regolamento l'articolo 85, paragrafo 3 del
trattato a determinate categorie di accordi bilaterali di
esclusiva che ricadono sotto il disposto dell'articolo 85,
paragrafo 1, aventi per oggetto la distribuzione esclusiva o
l'acquisto esclusivo di merci, oppure che comportano
restrizioni imposte in rapporto all'acquisto o
all'utilizzazione di diritti relativi alla proprietà
industriale;
2) considerando che gli accordi di
franchising sono in sostanza licenze di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi o insegne e
know-how, corre late eventualmente a restrizioni relative alla
fornitura o all'acquisto di merci;
3) considerando che si possono
distinguere diversi tipi di franchising ( applicazione
commerciale) secondo il loro contenuto: il franchising
industriale che riguarda la produzione di beni; il franchising
in materia di distribuzione che riguarda la vendita di merci;
il franchising in materia di servizi che riguarda la
prestazione di servizi;
4) considerando che l'esperienza
acquisita dalla Commissione consente di definire le categorie
di accordi di franchising che, pur ricadendo sotto il disposto
dell'articolo 85, paragrafo 1, in linea di massima possono
essere considerati conformi alle condizioni stabilite
dall'articolo 85, paragrafo 3; che ciò vale per gli accordi di
franchising nei quali una delle parti fornisce merci o presta
servizi agli utilizzatori finali; che, d'altra parte, il
presente regolamento non si applica agli accordi di
franchising industriale, accordi che, in quanto disciplinano
abitualmente i rapporti tra produttori, presentano
caratteristiche diverse da quelle degli altri tipi di
franchising e sono licenze di fabbricazione basate su brevetti
e/o know-how tecnologico correlate a licenze di marchio; che
alcuni di essi possono beneficiare delle esenzioni per
categoria se soddisfano alle necessarie condizioni;
5) considerando che il presente
regolamento riguarda accordi di franchising stipulati fra due
imprese, l'affiliante e l'affiliata, per la vendita al
dettaglio di merci o per la prestazione di servizi agli
utilizza tori finali, o per entrambe le attività, come nel
caso della lavorazione o dell'adattamento di merci per
soddisfare richieste specifiche dei loro clienti; che il
presente regolamento riguarderà inoltre i casi in cui la
relazione tra l'affiliante e l'affiliato si svolge tramite
un'impresa terza, l'affiliato principale; che non comprenderà
invece gli accordi di franchising per le vendita all'in-
grosso data la mancanza di
esperienza della Commissione in materia;
6) considerando che gli accordi di
franchising, quali sono definiti nel presente regolamento,
possono ricadere nel disposto dell'articolo 85, paragrafo 1:
che possono, in particolare, influire sul commercio
intracomunitario qualora stipulati tra imprese di differenti
Stati membri oppure qualora costituiscano la base di una rete
che si estende al di là dei confini di un singolo Stato
membro;
7) considerando che gli accordi di
franchising definiti dal presente regolamento in linea di
principio migliorano la distribuzione di merci e/o la
prestazione di servizi in quanto danno ai concedenti la
possibilità di porre in essere una rete uniforme avente
investimenti modesti, fenomeno che può favorire l'ingresso sul
mercato di nuovi concorrenti, specie piccole e medie imprese,
accrescendo così la concorrenza fra marche; che essi
consentono inoltre ad operatori commerciali indipendenti di
allestire punti di vendita con maggiore tempestività e
migliori probabilità di successo di quanto sarebbe avvenuto se
avessero dovuto fare a meno dell'esperienza e dell'assistenza
dell'affiliante; che viene così loro offerta la possibilità di
competere più validamente con le grandi imprese di
distribuzione;
8) considerando che, di norma,
grazie agli accordi di franchising i consumatori e altri
utilizzatori finali fruiscono altresì di una congrua parte dei
risultati per effetto del duplice vantaggio rappresentato da
una rete uniforme e dalla presenza di operatori commerciali
personalmente interessati all'efficiente funzionamento della
loro impresa; che l'omogeneità della rete e la costante
collaborazione tra affiliante ed affiliato garantiscono la
costante qualità dei prodotti e dei servizi; che il favorevole
effetto del franchising sulla concorrenza fra marche, unito al
fatto che i consumatori sono liberi di trattare con qualsiasi
affiliato appartenente alla rete, garantisce che una
ragionevole aliquota dei conseguenti utili vada a vantaggio
dei consumatori;
9) considerando che il presente
regolamento intende definire gli obblighi restrittivi della
concorrenza che possono essere compresi in accordi di
franchising; che ciò avviene in particolare per la concessione
dell'esclusività territoriale agli affiliati, unitamente
all'imposizione del divieto di cercare attivamente clienti al
di fuori di detto territorio in modo da poter concentrare i
loro sforzi sul territorio loro assegnato; che il medesimo
criterio si applica alla concessione di un territorio
esclusivo ad un affiliato principale, abbinato all'obbligo di
non stipulare accordi di franchising con affiliati aventi sede
al di fuori di detto territorio; che qualora gli affiliati
vendano o utilizzino, nella prestazione di servizi, prodotti
fabbricati dall'affiliante o in base alle sue istruzioni e!o
con il suo marchio di fabbrica, l'obbligo imposto agli
affiliati di non vendere, ne utilizzare, nella prestazione di
servizi, prodotti della concorrenza, rende possibile istituire
una rete coerente che viene identificata con tali prodotti;
che tuttavia tale obbligo va accettato soltanto nei confronti
dei prodotti che costituiscono l'oggetto fondamentale del
franchising; che in particolare non riguarderà gli accessori
ne le parti di ricambio dei prodotti in questione;
10) considerando quindi che gli
obblighi summenzionati non impongono restrizioni che non siano
indispensabili per la realizzazione degli obiettivi
sopraddetti, in particolar modo la limitata protezione
territoriale a favore degli affiliati è indispensabile al fine
di tutelare i loro investimenti;
1l) considerando che è auspicabile
specificare nel presente regolamento un elenco di obblighi che
ricorrono usualmente negli accordi di franchising, che di
regola non costituiscono restrizioni della concorrenza, e
stabilire che anche tali obblighi, qualora a causa di
particolari circostanze di carattere economico e giuridico
ricadano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo
1, siano coperti dall'esenzione:
che l'elenco in questione, pur non
essendo tassativo, comprende in particolare clausole
essenziali per tutelare la reputazione e l'identità comune
della rete, o per impedire che il know-how reso disponibile e
l'assistenza prestata dall'affiliante vadano a vantaggio dei
concorrenti;
12) considerando che il
regolamento deve specificare le condizioni prescritte affinchè
si applichi l'esenzione; che al fine di garantire che la
concorrenza non sia limitata per una parte sostanziale dei
prodotti oggetto del franchising, è necessario salvaguardare
la possibilità di importazioni parallele; che dovrebbero
pertanto essere sempre possibili scambi incrociati tra
affiliati, che inoltre nei casi in cui una rete di franchising
sia correlata con un altro sistema di distribuzione selettiva,
gli affiliati dovrebbero essere liberi di rifornirsi presso i
distributori autorizzati; che per meglio informare i
consumatori, contribuendo così a garantire loro una congrua
parte di risultati, è necessario prescrivere che l'affiliato
debba essere tenuto ad indicare la sua qualità di impresa
commerciale indipendente con qualsiasi mezzo adeguato, che non
metta a repentaglio l'identità comune della rete in
franchising; che inoltre, qualora gli affiliati siano tenuti
ad onorare la garanzia sui prodotti dell'affiliante, l'obbligo
si estende anche ai prodotti forniti dall'affiliante, da altri
affiliati o da altri commercianti autorizzati;
13) considerando che nel
regolamento devono essere inoltre specificate le restrizioni
eventualmente non inseribili negli accordi di franchising per
renderli atti a beneficiare dell'esenzione concessa dal
regolamento in virtù del fatto che tali clausole costituiscono
restrizioni rientranti nel disposto dell'articolo 85,
paragrafo 1, per le quali non vale la presunzione generale che
avranno gli effetti positivi di cui all'articolo 85, paragrafo
3; che ciò si applica in particolare alla ripartizione del
mercato tra fabbricanti concorrenti, alle clausole che
limitano indebitamente la possibilità per l'affiliato di
scegliere i propri fornitori o i propri clienti, nonchè ai
casi in cui l'affiliato subisce restrizioni nel determinare i
prezzi; che l'affiliante, tuttavia, dovrà essere libero di
raccomandare i prezzi agli affiliati qualora ciò non sia
vietato dalla legislazione nazionale e nella misura in cui non
sfoci in pratiche concertate per l'effettiva applicazione di
detti prezzi:
14) considerando che per gli
accordi ai quali non si applica automaticamente l'esenzione,
in quanto contengono disposizioni per le quali il regolamento
non prevede esplicitamente ne il beneficio dell'esenzione, ne
l'esclusione dallo stesso, vale comunque una presunzione
generale di applicabilità dell'articolo 85 paragrafo 3; che la
Commissione ha la possibilità di accertare rapidamente se tali
condizioni sussistono nel caso di un particolare accordo; che
l'esenzione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere
pertanto considerata applicabile a detti accordi sempre che
essi vengano notificati alla Commissione e questa non si
opponga all'applicazione dell'esenzione entro un termine
determinato;
15) considerando che se i singoli
accordi esentati a norma del presente regolamento hanno
nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3
del trattato, in particolare come interpretato dalla prassi
amministrativa della Commissione può revocare il beneficio
dell'esenzione per categoria; ciò si applica, in particolare,
quando la concorrenza subisca restrizioni cospicue data la
struttura del mercato di cui trattasi;
16) considerando che non è
necessario notificare gli accordi che sono esentati
automaticamente a norma del presente regolamento; che tuttavia
le imprese possono, in casi particolari, chiedere una
decisione a norma del regolamento n. 17 del Consiglio (3),
modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del
Portogallo;
17)
considerando che gli accordi possono beneficiare delle
disposizioni sia del presente regolamento, sia di un altro
regolamento, secondo il loro carattere particolare, sempreche
corrispondano alle necessarie condizioni di applicazione; che
non possono beneficiare di una combinazione di disposizioni di
questo regolamento con quelle di un altro regolamento di
esenzione per categoria;
HA ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'articolo 85, paragrafo 1 del
trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo
85, paragrafo 3 e conformemente alle condizioni previste dal
presente regolamento, agli accordi di franchising stipulati
tra due imprese e comportanti una o più delle restrizioni
elencate nell'articolo 2.
2. L 'esenzione di cui al
paragrafo 1 si applica inoltre agli accordi di franchising
principale di cui sono parte due imprese. Quando del caso, le
disposizioni del presente regolamento concernenti la relazione
tra l'affiliante e l'affiliato si applicano, mutatis mutandis,
alla relazione tra affiliante ed affiliato principale, nonchè
tra affiliato principale e affiliato.
3. Ai fini del presente
regolamento:
a) per franchising si intende un
insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale
relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli
di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti da
utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di
servizi ad utilizzatori finali;
b) per accordo di franchising si
intende un accordo col quale un'impresa, l'affiliante, concede
ad un'altra, l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario
diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising
allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e/o
servizi; esso comprende almeno gli obblighi connessi:
-
all'uso di una
denominazione o di un'insegna commerciale comune e di una
presentazione uniforme della sede e/o dei mezzi di trasporto
oggetto del contratto,
-
alla comunicazione
da parte dell'affiliante all'affiliato di un know-how, alla
prestazione permanente, da parte dell'affiliante
all'affiliato, di un'assistenza in campo commerciale o tecnico
per la durata dell'accordo;
c) per «accordo di franchising
principale» si intende un accordo tra due imprese, in base al
quale una, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato
principale, dietro corrispettivo finanziario diretto od
indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo
di stipulare accordi di franchising con terzi, gli affiliati;
d) per «beni dell'affiliante» si
intendono beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue
istruzioni e/o contrassegnati dal nome o dal marchio
dell'affiliante;
e) per «sede oggetto del
contratto» si intende la sede utilizzata per lo sfruttamento
del franchising o, se quest'ultimo è sfruttato fuori di detta
sede, la sede dalla quale l'affiliante gestisce i mezzi di
trasporto utilizzati per lo sfruttamento del franchising
(mezzi di trasporto oggetto del contratto);
f) per «know-how» si intende un
patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che
è segreto, sostanziale ed accertato;
g) per «segreto» si intende che il
know-how, considerato come complesso di nozioni o nella
precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è
generalmente noto, ne facilmente accessibile; esso non è
rigorosamente limitato, ossia nel senso che ogni singola
componente del know-how sia totalmente ignota o impossibile ad
ottenere al di fuori dell'impresa dell'affiliante;
h) per «sostanziale» si intende
che il know-how comprende conoscenze importanti per la vendita
di beni o per la prestazione di servizi agli utilizzatori
finali, in particolare per la presentazione di beni a scopi di
vendita, la loro trasformazione per la prestazione di servizi,
nonchè i rapporti con la clientela ed in materia di
amministrazione e di gestione finanziaria: il know-how deve
essere utile all'affiliato poichè deve poter incrementare
-alla data della stipulazione dell'accordo la competitività
dell'affiliato, in particolare migliorando l'attività
dell'affiliato o consentendogli l'accesso ad un nuovo mercato;
i)
per «accertato» si
intende che il know-how deve essere descritto in modo
sufficientemente comprensibile, tale da consentire di
verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e di
sostanzialità; la descrizione del know-how può figurare
nell'accordo di franchising, o in un documento separato,
oppure registrato secondo qualsiasi altra modalità adeguata.
Articolo 2
L 'esenzione di cui all'articolo I
si applica alle restrizioni della concorrenza:
a)
l'obbligo imposto
all'affiliante, entro un territorio determinato del mercato
comune, territorio oggetto del contratto, di non
- trasferire in tutto o in parte
il diritto di sfruttare il franchising;
-sfruttare direttamente il
franchising o fornire direttamente i beni o servizi oggetto
del franchising ricorrendo a una formula simile;
-fornire direttamente i beni
dell'affiliante a terzi;
b) l'obbligo imposto all'affiliato
principale di non stipulare accordi di franchising con
affiliati fuori del suo territorio oggetto del contratto;
c) l'obbligo imposto all'affiliato
di sfruttare il franchising solo operando dalla sede oggetto
del contratto;
d) l'obbligo imposto all'affiliato
di astenersi, al di fuori del territorio concessogli, dal
ricercare clienti per i beni o i servizi oggetto del
franchising;
e) l'obbligo imposto all'affiliato
di non produrre, vendere ne utilizzare, nella prestazione di
servizi, prodotti concorrenti unitamente ai prodotti
dell'affiliante che formano oggetto del franchising; qualora
l'oggetto del franchising consista nel vendere od utilizzare,
nella prestazione di servizi, sia taluni tipi di merci sia
parti di ricambio o loro accessori, questo obbligo non può
essere imposto per quanto riguarda le parti di ricambio o gli
accessori di cui trattasi.
Articolo 3
1. L 'articolo 1 si applica anche
in presenza di uno qualsiasi dei seguenti obblighi imposti
all'affiliato, nella misura in cui siano necessari per
tutelare i diritti di proprietà intellettuale o industriale
dell'affiliante o salvaguardare la comune identità e la
reputazione della rete in franchising:
a) vendere o usare, nel corso
della prestazione di servizi, esclusivamente beni che
soddisfano le specificazioni minime oggettive di qualità
stabilite dal concedente;
b) vendere o usare nel corso della
prestazione di servizi beni che sono prodotti esclusivamente
dall'affiliante o da terzi da lui designati, quando manchi la
possibilità pratica, data la natura dei beni oggetto del
franchising, di applicare specificazioni oggettive di qualità;
c) non impegnarsi direttamente o
indirettamente in attività simili in un territorio nel quale
farebbe concorrenza ad un membro della rete in franchising ivi
compreso l'affiliante; l'affiliato può essere vincolato da
quest'obbligo dopo la scadenza del contratto per un periodo di
tempo ragionevole non superiore ad un anno, nel territorio in
cui ha sfruttato il franchising;
d) non acquisire partecipazioni al
capitale di imprese concorrenti il che conferirebbe
all'affiliato la facoltà di influire sull'operato economico di
tali imprese;
e) vendere i prodotti che formano
oggetto del franchising soltanto ad utilizzatori finali, ad
altri affiliati e venderli ad altri circuiti approvvigionati
dal fabbricante o con il suo consenso;
f) far prova della massima
diligenza per vendere i beni o prestare i servizi oggetto del
franchising, offrire in vendita una gamma minima di prodotti,
realizzare un fatturato minimo, programmare in anticipo le
ordinazioni, mantenere un minimo di scorte e fornire il
servizio di assistenza alla clientela e di garanzia;
g) corrispondere all'affiliato una
percentuale determinata dei suoi proventi per le spese di
pubblicità e procedere direttamente alla propria pubblicità
per la quale deve ottenere l'approvazione dell'affiliante.
2. L 'articolo 1 si applica anche
qualora ricorra uno qualsiasi dei seguenti obblighi imposti
all'affiliato:
a) non comunicare a terzi il
know-how conferito dall'affiliante; l'affiliato può essere
tenuto a tale obbligo dopo la scadenza dell'accordo;
b) comunicare all'affiliante
l'esperienza ottenuta sfruttando il franchising e concedere a
lui e ad altri affilianti una licenza non esclusiva per il
know-how da essa risultante;
c) segnalare all'affiliante le
violazioni dei diritti di proprietà industriale o
intellettuale sotto licenza, agire in giustizia contro i
responsabili o prestare assistenza all'affiliante nelle azioni
legali intentate contro i responsabili;
d) non utilizzare il know-how
concesso in licenza dall'affiliante a fini diversi dallo
sfruttamento del franchising; l'affiliato può essere tenuto a
tale obbligo dopo la scadenza dell'accordo;
e) frequentare o far frequentare
ai propri dipendenti corsi di formazione organizzati
dall'affiliante;
f) applicare i metodi commerciali
ideati dall'affiliante, nonchè le loro successive modifiche ed
utilizzare i diritti di proprietà industriale o intellettuale
oggetto della licenza;
g) uniformarsi ai criteri
stabiliti dall'affiliante per quanto riguarda l'attrezzatura e
la presentazione della sede e/o dei mezzi di trasporto
definiti nel contratto;
h) autorizzare l'affiliante ad
effettuare controlli sulla sede e/o sui mezzi di trasporto
oggetto del contratto, compresi i prodotti venduti e i servizi
prestati, nonchè sulle giacenze e sulla contabilità
dell'affiliato;
i) non trasferire, senza il
consenso dell'affiliante, la sede specificata nel contratto;
j) non cedere, senza il consenso
dell'affiliante, i diritti e gli obblighi derivanti
dall'accordo di franchising.
3. Qualora, a motivo di un
particolare contesto, gli obblighi di cui al paragrafo 1
dovessero nondimeno incorrere nel divieto sancito
dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, essi sono
ugualmente esentati, anche quando non siano accompagnati da
nessuno degli obblighi esentati ai sensi dell'articolo 1.
Articolo 4
L'esenzione di cui all'articolo 1
si applica a condizione che:
a) l'affiliato mantenga la facoltà
di approvvigionarsi dei beni oggetto del franchising presso
altri affiliati; qualora la loro distribuzione avvenga anche
attraverso un'altra rete di distributori autorizzati
dall'affiliante, l'affiliato deve mantenere la facoltà di
rifornirsi presso questi ultimi;
b) qualora l'affiliante obblighi
l'affiliato ad onorare la garanzia relativa ai prodotti
dell'affiliante, l'obbligo in questione sia esteso anche ai
prodotti forniti da qualsiasi membro della rete in franchising,
o da altri distributori che praticano una garanzia analoga in
territorio comunitario;
c) l'affiliato sia tenuto ad
indicare la sua qualità di impresa indipendente; tale
indicazione non deve interferire con la comune identità della
rete in franchising derivante in particolare della
denominazione comune, dall'insegna o dalla presentazione
uniforme della sede e/o dei mezzi di trasporto oggetto del
contratto.
Articolo 5
L'esenzione di cui all'articolo 1
non si applica qualora:
a) le imprese che producono beni,
o che prestano servizi che sono identici o sono considerati
dagli utilizzatori come equivalenti dal punto di vista delle
loro caratteristiche, prezzo e destinazione d'uso, aderiscano
ad accordi di franchising rispetto a detti beni o detti
servizi;
b) fatto salvo l'articolo 2,
lettera e) e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b ), sia
vietato all'affiliato di rifornirsi di beni di qualità
equivalente a quella dei beni offerti dall'affiliante;
c) fatto salvo l'articolo 2,
lettera e), l'affiliato sia obbligato a vendere o ad
utilizzare, nella prestazione di servizi, prodotti fabbricati
dall'affiliante o dai terzi designati dall'affiliante e quest'ultimo
rifiuti, per ragioni diverse dalla tutela dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale, oppure dalla
salvaguardia della comune identità o della reputazione della
rete in franchising di designare, in qualità di produttori
autorizzati, terzi proposti dall'affiliato;
d) sia vietato all'affiliato di
continuare ad usare il know-how sotto licenza dopo la scadenza
del contratto quando detto know-how sia divenuto generalmente
noto o di facile accesso per ragioni diverse dalla non
osservanza degli obblighi da parte dell'affiliato;
e) l'affiliato subisca
restrizioni, ad opera dell'affiliante, direttamente o
indirettamente per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di
vendita dei prodotti o dei servizi oggetto del franchising,
fatta salva la possibilità dell'affiliante di raccomandare
prezzi di vendita;
f) l’affiliante vieti
all’affiliato di contestare la validità dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale che rientrano nel
franchising, in particolare il carattere di segretezza del
know-how, fatta salva la possibilità per l’affiliante di
recedere in tal caso dal contratto;
g) gli affiliati siano obbligati a
non fornire nell’ambito del mercato comune i prodotti o
servizi oggetti del franchising a determinati utilizzatori
finali in funzione del loro luogo di residenza;
Articolo 6
1.
L’esenzione di cui
all’articolo 1 si applica anche agli accordi di franchising
che soddisfano alla condizioni prescritte nell’articolo4 e
comportano obblighi restrittivi della concorrenza che non sono
contemplati dagli articoli 2 e 3, paragrafo 3 e non rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 5, a condizione che
gli accordi in questione vengano notificati alla Commissione
conformemente alle disposizioni del regolamento n. 27 della
commissione (4) che la Commissione non si opponga
all’esenzione entro un termine di sei mesi.
2.
Il termine di sei
mesi decorre dal giorno in cui la notificazione è ricevuta
dalla Commissione. Tuttavia, ove la notificazione sia inviata
per lettera raccomandata, il termine decorre dalla data del
timbro postale del luogo di spedizione.
3.
Il paragrafo 1 si
applica soltanto se:
a)
nella notificazione
o in una comunicazione ad essa allegata è fatto espresso
riferimento al presente articolo, e
b)
le informazioni che
devono essere fornite all’atto della notificazione sono
complete e conformi ai fatti.
4.
Per gli accordi già
notificati all’atto dell’entrata in vigore del presente
regolamento può essere invocato il beneficio delle
disposizioni del paragrafo 1 mediante una comunicazione
diretta alla Commissione che faccia espresso riferimento alla
notificazione ed al presente articolo. Si applicano le
disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b) .
5.
La Commissione può
fare opposizione all’esenzione. Essa deve fare opposizione
quando uno Stato membro lo richieda nel termine di tre mesi a
decorrere dalla data di trasmissione allo Stato membro della
notificazione di cui al paragrafo 1 o della comunicazione di
cui al paragrafo 4. Tale richiesta deve essere fondata su
considerazioni relative alle regole di concorrenza del
trattato.
6.
La commissione può
ritirare l’opposizione all’esenzione in ogni momento.
Tuttavia, quando essa sia stata fatta su richiesta di uno
Stato membro, l'opposizione può essere ritirata soltanto
previa consultazione del comitato consultivo in materia di
intese e posizioni dominanti.
7.
Se l’opposizione è
ritirata perché le imprese interessate hanno dimostrato che le
condizioni di cui all’articolo 85, paragrafo 3 sono
soddisfatte, l’esenzione ha efficacia a decorrere dalla data
della notificazione.
8.
Se l’opposizione è
ritirata perché le imprese interessate hanno modificato
l’accordo in modo da soddisfare le condizioni di cui
all’articolo 85 , paragrafo 3 , l’esenzione ha efficacia a
decorrere dalla data in cui le modifiche entrano in vigore.
9.
Se la
Commissione fa opposizione a questa non viene ritirata, gli
effetti della notificazione sono disciplinati dalle
disposizioni del regolamento n.17
Articolo 7
1. Le informazioni ottenute in
applicazione dell'articolo 6 possono essere utilizzate
esclusivamente per i fini del presente regolamento.
2. La Commissione e le autorità
degli Stati membri, nonchè i loro funzionari ed altri agenti,
sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in
applicazione del presente regolamento e che, per loro natura,
sono protette dal segreto professionale.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1
e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o
di studi che non contengono indicazioni individuali sulle
imprese o associazioni di imprese.
Articolo 8
La Commissione può revocare il
beneficio dell'applicazione del presente regolamento a norma
dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE quando constata,
in un caso specifico, che un accordo esentato in forza del
presente regolamento ha tuttavia taluni effetti che risultano
incompatibili con le condizioni enunciate nell'articolo 85,
paragrafo 3 del trattato, in particolare nei casi in cui viene
accordata la protezione territoriale all'affiliato e:
a) l'accesso al mercato di cui
trattasi o la concorrenza sul medesimo subiscono restrizioni
significative a causa dell'effetto cumulato di reti parallele
di accordi analoghi poste in essere da produttori o
distributori concorrenti;
b) i prodotti o servizi oggetto
dei franchising non incontrano, in una parte sostanziale del
territorio comunitario, una concorrenza effettiva da parte di
beni o servizi identici o considerati equivalenti dagli
utilizza tori in ragione delle loro caratteristiche, del loro
prezzo e della loro destinazione d'uso;
c) una o entrambe le parti
impediscono agli utilizzatori finali, a causa del loro luogo
di residenza, di rifornirsi direttamente, o tramite gli
intermediari, dei prodotti o servizi oggetto del franchising
in territorio comunitario o qualora esse applichino differenze
nelle specificazioni concernenti detti prodotti o servizi in
vari Stati membri, per isolare i mercati;
d) gli affiliati si impegnano in
pratiche concordate relative ai prezzi di vendita dei prodotti
o servizi oggetto del franchising;
e) l'affiliante si avvale del
diritto di verificare la sede ed i mezzi di trasporto oggetto
del contratto o rifiuta il proprio consenso alla richiesta
dell'affiliato di trasferire la sede oggetto del contratto o
di cedere i diritti e gli obblighi che gli derivano a norma
dell'accordo di franchising per ragioni diverse dalla
necessità di tutelare il know-how dell'affiliante, di
salvaguardare la comune identità e reputazione della rete in
franchising o di controllare se l'affiliato si attiene agli
obblighi che gli incombono in forza dell'accordo.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in
vigore il1 ° febbraio 1989.
Essa è applicabile fino al31
dicembre 1999.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre
1988.
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